COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 22/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Ciappazzi (Me) avverso squalifica sino all’11/03/2016 del calciatore Molino Joseph – gara Allievi Provinciali Barcellona P.G.: A.S.D. Ciappazzi/Aquila Bafia del 09/03/2011 – Comunicato Ufficiale 56 Delegazione Barcellona P.G. dell’11/03/2011 Procedimento 50/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 22/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Ciappazzi (Me) avverso squalifica sino all’11/03/2016 del calciatore Molino Joseph – gara Allievi Provinciali Barcellona P.G.: A.S.D. Ciappazzi/Aquila Bafia del 09/03/2011 – Comunicato Ufficiale 56 Delegazione Barcellona P.G. dell’11/03/2011 Procedimento 50/B Ricorre la società interessata avverso il provvedimento in epigrafe indicato deducendo di non contestare l’aggressione subita dall’Arbitro, dovuta al deplorevole gesto posto in essere dal calciatore incriminato, ma invoca “clemenza” nei confronti del predetto ponendo in rilievo motivi di ordine sociale, ambientali e familiari, e, non per ultimo, la giovanissima età del calciatore (non ancora quindicenne). Chiede una sensibile riduzione della squalifica inflitta. La Commissione Disciplinare Territoriale, letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara, osserva: la condotta addebitata al calciatore Molino Joseph, accertata e debitamente riferita dall’Arbitro, è per sua natura, contenuto ed estrinsecazione, alquanto condannabile e non meritevole di particolare giustificazione. Le richieste dell’odierna ricorrente, avanzate a titolo di “invocazione di clemenza”, possono essere condivise nelle sue motivazioni ma non nel contenuto dell’addebito legittimamente statuito a titolo soggettivo ed oggettivo, nonché quantitativo. Pur tuttavia questa Decidente, nell’auspicio di un ravvedimento da parte del calciatore, tenuto conto della giovane età dello stesso, riduce parzialmente il provvedimento statuito in 1° grado, nella felice previsione di ottenere quanto sperato ed auspicato dalla stessa società di appartenenza. P.Q.M. DELIBERA Di determinare al 31/12/2014 la squalifica a carico del calciatore Molino Joseph (A.S.D. Ciappazzi) e, per l’effetto, di non addebitare tassa reclamo.
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