COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 22/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Sferrazza Gioacchino Sig. Pontei Calogero Società A.S.D. Akragas Calcio (Ag) Procedimento 166/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 22/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Sferrazza Gioacchino Sig. Pontei Calogero Società A.S.D. Akragas Calcio (Ag) Procedimento 166/A - Con nota 4381/1163 – 09/10 del 10/01/2011, debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, la Procura Federale ha deferito, innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale, le stesse per rispondere: a) Il Sig. Gioacchino Sferrazza, soggetto tenuto alla osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva, di quelle Statutarie e Federali, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1 comma 5), del C.G.S., in quanto persona alla quale risulta riconducibile, anche indirettamente, il controllo della società sportiva A.S.D. Akragas Calcio e svolgente, comunque, attività all’interno o nell’interesse di tale società, o comunque rilevante nell’ambito Federale; b) Il Sig. Calogero Pontei, Presidente e Legale Rappresentante della società A.S.D. Akragas Calcio; c) La società A.S.D. Akragas Calcio; Il primo – ai sensi dell’articolo 1 comma 5) del C.G.S. – della violazione dell’articolo 72 comma 4) delle N.O.I.F., nonché dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’articolo 1 comma 1) C.G.S., per avere fatto utilizzare alla squadra della A.S.D. Akragas Calcio, in occasione dell’incontro Kamarat-Akragas del 14/03/2010, delle magliette riproducenti il suo volto, nonostante il medesimo si fosse già reso autore di gravi dichiarazioni pesantemente sanzionate dagli Organi della Giustizia Sportiva; il secondo, della violazione dell’articolo 72 comma 4) delle N.O.I.F., nonché dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’articolo 1 comma 1) C.G.S., per non avere comunque impedito l’utilizzo, da parte della squadra della A.S.D. Akragas Calcio, delle predette magliette riproducenti il volto del Sig. Gioacchino Sferrazza; la società A.S.D. Akragas Calcio, della violazione di cui all’articolo 4 commi 1) e 2) del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la violazione ascritta al proprio Presidente e Rappresentante Legale, nonché al proprio Presidente di fatto e comunque “patron”. - Le predette parti, rinviate a giudizio, sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 15/02/2011 con inizio alle ore 15,30; alla predetta udienza è presente soltanto la Procura Federale rappresentata nella persona dell’Avv. Giulia Saitta. Le parti deferite hanno fatto pervenire una nota con la quale comunicavano la loro impossibilità a comparire “per impedimento del Sig. Gioacchino Sferrazza e della società”. Hanno, però, prodotto memoria difensiva a firma dell’Avv. Giancarlo Rosato quale rappresentante e difensore, giusta procura acquisita agli atti. - In sede di udienza il rappresentante la Procura federale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili quanti rinviati a giudizio, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Sferrazza Gioacchino un ulteriore anno (un anno) di inibizione da scomputare in seguito ed in proseguio al periodo di inibizione a suo carico già statuito ed in atto operante; al Sig. Pontei Calogero la inibizione di mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Akragas Calcio l’ammenda di €. 2.000,00 (duemila)”. - Per quanto attiene le eccezioni sostenute dalla difesa, si fa presente che non esiste violazione dell’articolo 32 comma 6) C.G.S. perché lo stesso, invece, così recita: “in caso di archiviazione la Procura Federale è tenuta a comunicare la conclusione delle indagini agli interessati”. Non esiste alcuna violazione di cui allo stesso articolo 32 comma 11) C.G.S., stante che le indagini sono state concluse entro il previsto termine del 31/12/2010, mentre il relativo deferimento può essere inoltrato anche successivamente. - Per quanto attiene la invocata eccezione dell’articolo 72 comma 4) delle N.O.I.F., si fa presente che il procedimento sanzionatorio, di cui al C.U. 373 del 16/03/2010, contempla una fattispecie diversa dei fatti. Il Giudice Sportivo successivamente trasmette gli atti, per competenza, al Presidente del Comitato Regionale Sicilia e lo stesso, a sua volta, li trasmette alla Procura Federale per quanto di sua specifica competenza. Ciò posto, le superiori eccezioni vanno disattese e, quindi, respinte. - Giova ricordare, in primo luogo, che per quanto attiene al Sig. Sferrazza Gioacchino -indicato da vari tesserati della A.S.D. Akragas Calcio ascoltati in fase di indagini, come Presidente di fatto e comunque “patron” della predetta A.S.D. Akragas Calcio- lo stesso è stato già assoggettato a sanzioni di inibizione per la durata di anni 5 (cinque), nonché ad un provvedimento di DASPO per un ugual periodo. Le conclusioni processuali dell’inquirente e dell’attività di indagine curata, portano a concludere che il fatto incriminato si è verificato e posto in essere nella piena consapevolezza e conseguente efficacia predisposta, da parte del Sig. Sferrazza Gioacchino, reiterando una sua precedente condotta e comportamento, già assoggettati a sanzioni disciplinari, perché recidivo. - Il Collegio Giudicante dell’Organo di Disciplina scrivente ritiene di avere acquisito più che sufficienti elementi probatori senza, pertanto, ulteriore attività istruttoria di indagini, per pervenire alla decisione di cui in dispositivo. - Condiviso il rigetto delle eccezioni formulate in sede di difesa dalle parti opponenti; - Visto l’articolo 19 punto 3) del C.G.S. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo al Sig. Sferrazza Gioacchino, quale soggetto riconducibile, anche indirettamente, al controllo della società A.S.D. Akragas Calcio e svolgente, comunque, attività all’interno e nell’interesse della predetta società o comunque rilevante nell’ambito dell’Ordinamento Federale, il provvedimento della preclusione definitiva di permanenza in qualsiasi rango o ruolo, nell’ambito della F.I.G.C.; di infliggere al Sig. Pontei Calogero, Presidente e Rappresentante Legale della società A.S.D. Akragas Calcio, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19 punto 1) lettera h) del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta, per mesi 3 (tre); di infliggere alla società A.S.D. Akragas Calcio, per quanto in premessa specificato, l’ammenda di €. 2.000,00 (duemila). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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