COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.395 del 29/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.C.D. Città di Vittoria (Rg) – avverso squalifica calciatore Privitera Santo per otto gare – Gara Eccellenza/B: Ragusa/Città di Vittoria del 06/03/2011 – Comunicato Ufficiale 359 LND del 10/03/2011 Procedimento 245/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.395 del 29/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.C.D. Città di Vittoria (Rg) – avverso squalifica calciatore Privitera Santo per otto gare – Gara Eccellenza/B: Ragusa/Città di Vittoria del 06/03/2011 – Comunicato Ufficiale 359 LND del 10/03/2011 Procedimento 245/A Preliminarmente si osserva che questa Commissione Disciplinare, con proprio provvedimento 245/A pubblicato nel C.U. 380 CD 31 del 22/03/2011, ha ritenuto che l’appello in epigrafe indicato fosse stato prodotto oltre il termine previsto in materia dal C.G.S. Quanto sopra per non avere tenuto conto che il giorno di scadenza coincideva con il 17/03/2011, conclamato come giorno festivo (per la prima volta nella sua storia). Pertanto il provvedimento di cui al C.U. 380 CD 31 del 22/03/2011 va considerato come non emesso, e quindi annullato. Entrando nel merito del ricorso stesso, si rappresenta che il calciatore interessato si è reso responsabile di condotta particolarmente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara, ponendo in essere elementi di fatto la cui valutazione obiettiva porta a rilevare la reale gravità degli eventi in relazione alle Disposizioni Federali. Purtuttavia, avuto riguardo che l’infrazione contestata non ha generato danni fisici nella persona dell’Arbitro, si reputa di determinare l’impugnata squalifica come in dispositivo. P.Q.M. DELIBERA Di determinare in cinque gare la squalifica a carico del calciatore Privitera Santo (A.C.D. Città di Vittoria). Per l’effetto, non si addebita tassa.
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