COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.395 del 29/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Rampello Salvatore (all’epoca dei fatti vice Presidente e Legale Rappresentante F.C.D. Raffadali) Società F.C.D. Raffadali (Ag) Procedimento 232/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.395 del 29/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Rampello Salvatore (all’epoca dei fatti vice Presidente e Legale Rappresentante F.C.D. Raffadali)
Società F.C.D. Raffadali (Ag)
Procedimento 232/A
Considerato che la Procura Federale con nota 5663/763 pf 10/11 SP/fc del 18/02/2011, debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1) C.G.S., in relazione all’articolo 94 commi 1) e 2) N.O.I.F. e dell’art. 8 C.G.S., nonché all’art. 4 commi 1) e 2) C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 15 Marzo 2011 con inizio alle ore 15,30.
Dato atto che alla predetta è presente nessuna delle parti deferite.
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Rampello Salvatore la inibizione per mesi 3 (tre); alla società F.C.D. Raffadali l’ammenda di €. 500,00 (cinquecento)”.
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotto memoria difensiva sostenendo di non conoscere, dal suo nuovo Presidente Sig. Lo Mascolo Giacomo, né la cifra né il contenuto del contratto a suo tempo stipulato con il Sig. Longo Gaetano.
Ritenuto che le parti rinviate a giudizio devono comunque rispondere di quanto a loro carico ascritto, giusto atto di deferimento, per quanto anche a suo tempo sottoscritto e pattuito.
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. Rampello Salvatore (all’epoca dei fatti vice Presidente e Legale Rappresentante F.C.D. Raffadali) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 3 (tre); alla società F.C.D. Raffadali l’ammenda di €. 500,00 (cinquecento).
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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