COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.395 del 29/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Natale Salvo (allenatore tesserato, stagione 2009/2010, società A.S.D. Riviera Marmi) Società A.S.D. Riviera Marmi (Tp) Procedimento 235/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.395 del 29/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Natale Salvo (allenatore tesserato, stagione 2009/2010, società A.S.D. Riviera Marmi) Società A.S.D. Riviera Marmi (Tp) Procedimento 235/A Considerato che la Procura Federale con nota 6048/1028 pf 10/11 AM/ma del 01/03/2011, debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 commi 1) e 5), 4 comma 2) e 5 comma 2) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 22 Marzo 2011 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta è presente il Sig. Salvo Natale (allenatore Calcio 5 A.S.D. Riviera Marmi, stagione 2009/2010). Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Natale Salvo la squalifica per mesi 1 (uno); alla società A.S.D. Riviera Marmi l’ammenda di €. 500,00 (cinquecento)”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: il Sig. Natale Salvo ha insistito che la sua condotta, posta in essere e dallo stesso confermata, deve ricondursi ad “una condotta scherzosa”. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio devono comunque rispondere di quanto a loro carico ascritto, giusto atto di deferimento debitamente notificato. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: alla società A.S.D. Riviera Marmi l’ammenda di €. 500,00 (cinquecento) a titolo di responsabilità oggettiva. Per quanto attiene il Sig. Natale Salvo, quale allenatore, di trasmettere gli atti alla Commissione Disciplinare presso il settore Tecnico della F.I.G.C., ai sensi degli artt. 35 comma 3) e 36 commi 2) e 3) del Regolamento del Settore Tecnico. La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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