COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.395 del 29/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico Soc. A.S.D. Casteltermini, suo Presidente pro-tempore Sig. Sanvito Salvatore e n.22 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995. Campionato di 1^ categoria 2009/2010 Procedimento 210/A-02

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.395 del 29/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico Soc. A.S.D. Casteltermini, suo Presidente pro-tempore Sig. Sanvito Salvatore e n.22 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995. Campionato di 1^ categoria 2009/2010 Procedimento 210/A-02 Con nota del 09/02/2011, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., esperiti gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento con contestuale richiesta di tesseramento dei calciatori. In particolare la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n.22 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica. I calciatori sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato in assenza della certificazione obbligatoria. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva che può acclararsi la responsabilità dei soggetti deferiti per quanto loro ascritto mancando agli atti del competente Organo Federale la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica dei tesserati in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende dalle precise norme di legge vigenti prima indicate. I calciatori in argomento devono rispondere della violazione dell’art.1 comma 1 S.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare in assenza della certificazione obbligatoria. Si ritiene, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita e che nella fattispecie può quantificarsi in €.40,00 per ciascun tesserato non sottoposto alla prescritta visita medica ed in €.20,00 per quei calciatori sottoposti a visita con significativo ritardo in relazione all’inizio del campionato di competenza. Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, rilevato che all’udienza del 22/03/2011 non sono comparsi i deferiti, ricevute memorie difensive dalle quali emerge: che i calciatori Ballone Salvatore, Burgio Luca Pio, Di Franco Antonino, Di Lorenzo Antonello, Di Lorenzo Salvatore, Florio Michelangelo, Galione Fabrizio, Infantino Giacomo, Lombardo Angelo, Magno Calogero, Pullara Giuseppe, Pullara Pasquale, Riccioli Gaetano, Severino Antonino, Zaccone Calogero sono stati regolarmente sottoposti alla prescritta visita medica (certificati in atti); che i calciatori Bruccoleri Francesco, Carafassi Angelo, Guida Berardino, Miccichè Mauro, Pola Pietro Valerio, Rizzuto Andrea sono stati sottoposti alla prescritta visita medica con significativo ritardo in relazione all’inizio del campionato di competenza (certificati in atti); che la memoria relativa al calciatore Miccichè Calogero, mancando la documentazione a supporto, non è esimente dell’addebito ascritto; DELIBERA In accoglimento del proposto deferimento, di infliggere alla società A.S.D. Casteltermini, l’ammenda di €.160,00 (centosessanta); di inibire il suo Presidente pro-tempore Sig. Sanvito Salvatore a tutto il 15/07/2011; di infliggere ai calciatori Bruccoleri Francesco, Carafassi Angelo, Guida Berardino, Miccichè Mauro, Pola Pietro Valerio, Rizzuto Andrea, Miccichè Calogero, tutti già tesserati per la società A.S.D. Casteltermini, l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza del prescritto certificato medico; di non darsi luogo a procedere nei confronti dei calciatori Ballone Salvatore, Burgio Luca Pio, Di Franco Antonino, Di Lorenzo Antonello, Di Lorenzo Salvatore, Florio Michelangelo, Galione Fabrizio, Infantino Giacomo, Lombardo Angelo, Magno Calogero, Pullara Giuseppe, Pullara Pasquale, Riccioli Gaetano, Severino Antonino, Zaccone Calogero. Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza della F.I.G.C.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it