COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.395 del 29/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Città di Acireale (Ct) – avverso squalifiche per quattro gare calciatori Raneri Giovanni e Saitta Sebastian, e per tre gare calciatori Stoppa Simone e Tasinato Fabio Gara Promozione/C: Troina/Città di Acireale del 23 Marzo 2011 – Comunicato Ufficiale 389 LND del 26/03/2011 Procedimento 258/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.395 del 29/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Città di Acireale (Ct) – avverso squalifiche per quattro gare calciatori Raneri Giovanni e Saitta Sebastian, e per tre gare calciatori Stoppa Simone e Tasinato Fabio Gara Promozione/C: Troina/Città di Acireale del 23 Marzo 2011 - Comunicato Ufficiale 389 LND del 26/03/2011 Procedimento 258/A Ricorre ritualmente la società A.S.D. Città di Acireale avverso i provvedimenti riportati in epigrafe. Enfatizza la ricorrente i ripetuti insulti, le violenze, il lancio di monetine e di sassi di cui sono stati oggetto ripetutamente i propri tesserati da parte dei sostenitori delle squadra locale. Ritiene i propri calciatori solo responsabili di essersi difesi dall’aggressione con pugni e calci subìta da sostenitori locali che avevano scavalcato la rete di recinzione. Chiede una riduzione delle squalifiche comminate in primo grado dal Giudice Sportivo. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali e letti i motivi d’appello, osserva: lo stesso Giudice Sportivo nella sua delibera ammette che gli atti di violenza addebitati ai tesserati della società A.S.D. Città di Acireale sono stati essenzialmente di difesa; l’Arbitro stesso addebita l’invasione di campo ai sostenitori ospitanti e sottolinea che i calciatori della società appellante aggrediti si sono difesi colpendo a loro volta; i calciatori squalificati devono, comunque, rispondere di partecipazione alla rissa (con le attenuanti sopra ricordate). Pertanto questa Decidente ritiene di riformare in melius i provvedimenti impugnati, come in dispositivo. P.Q.M. DELIBERA Di determinare in due gare le squalifiche ai calciatori Raneri Giovanni, Saitta Sebastian, Stoppa Simone e Tasinato Fabio della società A.S.D. Città di Acireale e, per l’effetto, di non addebitare la tassa reclamo.
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