COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.395 del 29/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.P.D. Europa Montelepre (Pa) – avverso la punizione sportiva di perdita della gara per 0-3, squalifica del calciatore Toia Fulvio per 4 gare nonché ammenda di €.150,00 – Gara Campionato 3° Categoria: Europa Montelepre/Don Orione del 12/03/2011 – Comunicato Ufficiale 31 Palermo del 16/03/2011 Procedimento 51/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.395 del 29/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.P.D. Europa Montelepre (Pa) - avverso la punizione sportiva di perdita della gara per 0-3, squalifica del calciatore Toia Fulvio per 4 gare nonché ammenda di €.150,00 – Gara Campionato 3° Categoria: Europa Montelepre/Don Orione del 12/03/2011 – Comunicato Ufficiale 31 Palermo del 16/03/2011 Procedimento 51/B A causa di una rissa generale con calci, pugni e testate, al 20’ del s.t., che coinvolgeva tutti i calciatori di entrambe le squadre, l’arbitro sospendeva la gara indicata in epigrafe ritenendo espulsi tutti i calciatori a causa della loro violenta condotta. Il Giudice Sportivo Territoriale, ritenendo responsabili le due società, le sanzionava entrambe con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e, inoltre, infliggeva la squalifica per 4 gare al calciatore Toia Fulvio, reo di condotta violenta in reazione ad un avversario dal quale ,poco prima, veniva colpito con un violento pugno al viso, tutto quanto causa della violenta lite scoppiata fra i calciatori. Avverso tali provvedimenti, ha presentato rituale appello l’A.S.P.D. Europa Montelepre sostenendo quanto segue: ritiene un gesto ingiustificabile la lite iniziale fra i due calciatori che a sua volta innescò la rissa generale; accusa l’allenatore della squadra avversaria , il quale, espulso dall’arbitro e da dietro la recinzione, incitava in modo plateale i propri calciatori a colpire gli avversari; ritiene altresì che l’arbitro, nel suo operato, fu molto condizionato dai consigli che dall’esterno gli pervenivano dal proprio osservatore. Per quanto sopra esposto chiede che venga statuito il risultato conseguito sul campo di gara , o in subordine, la ripetizione della stessa, nonché l’annullamento sia della squalifica del calciatore Toia Fulvio in quanto non partecipante alla rissa, sia dell’ammenda inflitta di €.150,00. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali e letti i motivi d’appello, osserva: premessa la fede privilegiata del rapporto arbitrale ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del Codice di Giustizia Sportiva, l’Arbitro, nel proprio rapporto, riferisce in modo chiaro quanto successe in seguito alla condotta violenta perpetrata da un calciatore della società Don Orione e della successiva reazione del calciatore Toia Fulvio; da questo atto inconsulto, sfociava una violentissima rissa che coinvolgeva tutti i calciatori e i dirigenti di entrambe le società che si colpivano con pugni, calci e testate; invero, i fatti contestati sono stati consumati e giustamente rubricati e sanzionati dal Giudice di primo esame; acclarato che entrambe le società sono da ritenere responsabili della sospensione della gara; ritenuto, comunque, che la reazione del calciatore Toia Fulvio al violento pugno al viso ricevuto da un avversario, gesto violento che gli procurò immediato gonfiore allo zigomo, fu un atto inconsulto, ma non reiterato da altra violenza, questa Decidente ritiene di potere riformare in “melius” la sola squalifica a quest’ultimo irrogata in primo grado di giudizio. P.Q.M. DELIBERA di determinare in 3 gare la squalifica a carico del calciatore Toia Fulvio (A.S.P.D. Aurora Montelepre); di confermare tutti gli altri provvedimenti impugnati. Per l’effetto, senza addebito di tassa reclamo.
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