COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.395 del 29/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale N.A.P.D. Vizzini Nuova (CT) – avverso squalifica calciatore Caruso Simone per tre gare e ammenda di €.300,00 – Gara Campionato Giovanissimi Provinciale/CT: Vizzini Nuova/AUdax Poerio del 12/03/2011- Comunicato Ufficiale 41 CT del 16/03/2011 Procedimento 52/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.395 del 29/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale N.A.P.D. Vizzini Nuova (CT) – avverso squalifica calciatore Caruso Simone per tre gare e ammenda di €.300,00 - Gara Campionato Giovanissimi Provinciale/CT: Vizzini Nuova/AUdax Poerio del 12/03/2011- Comunicato Ufficiale 41 CT del 16/03/2011 Procedimento 52/B La società NAPD Vizzini Nuova ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo, indicato in epigrafe, perché lo ritiene sproporzionato rispetto a quanto accaduto. Sostiene la ricorrente che il Direttore di gara ha esagerato nel descrivere i fatti nel proprio referto e che la gara si è svolta senza particolari problemi tali da ravvisare la presenza delle Forze dell’Ordine. Sostiene inoltre la società appellante che l’unico fatto realmente successo è quello di un piccolo diverbio, senza contatto fisico, fra il calciatore Caruso Simone, poi espulso dal campo, e il calciatore Altamore Francesco della squadra avversaria. La Commissione Disciplinare Territoriale, letti i motivi del ricorso ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva che la condotta posta in essere dal calciatore Caruso Simone è stata certamente censurabile e giustamente sanzionata dal Giudice di primo esame, ma tuttavia deve valutarsi che il tutto si è concluso senza alcun danno fisico per entrambi i calciatori. Per quanto attiene i disordini che si sono verificati durante la partita, l’Arbitro descrive in maniera chiara che il comportamento dei tifosi è stato antisportivo, sia durante la gara che alla fine della stessa, tanto che lo stesso Arbitro è stato costretto a richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine. Rilevato, però, che il tutto si è concretizzato solamente in eccessive proteste da parte di alcuni tifosi senza provocare particolari incidenti, questa Commissione decide come da dispositivo. P.Q.M. DELIBERA Di determinare in due gare la squalifica del calciatore Caruso Simone (N.A.P.D. Vizzini Nuova) e di contenere in €.200,00 la sanzione a carico della società ricorrente. Per l’effetto, senza addebito di tassa reclamo.
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