COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.395 del 29/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Antonante Paolo (Presidente A.S.D. Taormina) Società A.S.D. Taormina (Me ) Procedimento 213/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.395 del 29/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Antonante Paolo (Presidente A.S.D. Taormina) Società A.S.D. Taormina (Me ) Procedimento 213/A Considerato che la Procura Federale con nota 5043/468 pf 10/11 MS/vdb del 09/02/2011, debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli articoli 1 comma 1) e 8 commi 9) e 10) C.G.S., in relazione all’articolo 94 ter comma 13) N.O.I.F., nonché all’art. 4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 15 Marzo 2011 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta è presente nessuna delle parti deferite. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Antonante Paolo la inibizione per mesi 6 (sei); alla società A.S.D. Taormina l’ammenda di €. 6.000,00 (seimila) e la penalizzazione di 2 (due) punti nella classifica del campionato di competenza 2010-2011”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato, devono rispondere degli addebiti loro ascritti (mancato ottemperamento delle decisioni del Collegio Arbitrale L.N.D. di cui al C.U. 02 del 02/10/2010 – contenzioso predetta società e allenatore Sig. Musumeci Maurizio). DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Antonante Paolo (Presidente A.S.D. Taormina) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Taormina, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €. 5.000,00 (cinquemila) e la penalizzazione di 2 (due) punti nella classifica del campionato di competenza 2010-2011. La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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