COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.409 del 05/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Campobello (Tp) avverso inibizione dirigente Pisciotta Luca Giacomo fino al 31/12/2011 e squalifica allenatore Manca Marcello sino al 10/05/2011- gara Campionato Promozione/A: Campobello/Dattilo del 27/03/2011 – C.U. 400 LND del 31/03/2011 Procedimento 261/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.409 del 05/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Campobello (Tp) avverso inibizione dirigente Pisciotta Luca Giacomo fino al 31/12/2011 e squalifica allenatore Manca Marcello sino al 10/05/2011- gara Campionato Promozione/A: Campobello/Dattilo del 27/03/2011 - C.U. 400 LND del 31/03/2011 Procedimento 261/A Avverso il provvedimento a margine riportato ha presentato ricorso la società A.S.D. Campobello. Preliminarmente va detto che sul C.U. 119/A del 17/01/2011, e nei successivi, è riportata la nota relativa all’abbreviazione dei termini procedurali nel caso di reclamo al Giudice Sportivo o appelli alla Commissione Disciplinare Territoriale: “omissis…….per i procedimenti di 2° ed ultima istanza avanti la C.D.T. gli eventuali ricorsi dovranno pervenire presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del G.S.”. Poiché il superiore atto di appello è pervenuto oltre il termine sopra indicato e non è stato depositato presso la Sede del Comitato Regionale Sicilia entro il predetto termine, lo stesso deve ritenersi inammissibile. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto dalla società A.S.D. Campobello con l’addebito della tassa reclamo pari a €. 130,00=
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