COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.423 del 12/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Campobello (TP) avverso squalifica calciatore De Maria Antonino per 3 gare – Gara Campionato Promozione/A: Città di Terrasini/Campobello del 03/04/2011 – Comunicato Ufficiale 413 LND del 07/04/2011 Procedimento 284/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.423 del 12/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Campobello (TP) avverso squalifica calciatore De Maria Antonino per 3 gare - Gara Campionato Promozione/A: Città di Terrasini/Campobello del 03/04/2011 – Comunicato Ufficiale 413 LND del 07/04/2011 Procedimento 284/A Avverso il provvedimento riportato in epigrafe, ha presentato appello la società A.S.D. Campobello che, pur censurando il comportamento deprecabile del proprio tesserato, ritiene la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo esagerata tenuto conto dell’effettivo comportamento del calciatore di cui trattasi nell’odierno appello e ne chiede una riduzione. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva: dalla lettura del referto si evince che il calciatore De Maria Antonino si è reso responsabile di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un assistente dell’arbitro; tale condotta va censurata ed è stata giustamente rubricata e sanzionata dal Giudice di primo esame; è pur vero che la incolumità fisica del suddetto assistente non fu messa mai in pericolo dall’atteggiamento del calciatore “de quo”. Pertanto, questo Organo Giudicante ritiene di potere riformare il provvedimento impugnato dalla società ricorrente come riportato in dispositivo. P.Q.M. DELIBERA di determinare in 2 gare la squalifica al calciatore De Maria Antonino della società A.S.D. Campobello e, per l’effetto, di non addebitare tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it