COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.423 del 12/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Golisano Calcio (Pa) avverso squalifiche calciatori Asciutto Salvatore e Asciutto Giuseppe sino al 28/02/2012 – Gara Campionato 3° Ctg: Golisano/Petralia Sottana del 26/03/2011 – Comunicato Ufficiale 33 Pa del 30/03/2011 Procedimento 55/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.423 del 12/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Golisano Calcio (Pa) avverso squalifiche calciatori Asciutto Salvatore e Asciutto Giuseppe sino al 28/02/2012 - Gara Campionato 3° Ctg: Golisano/Petralia Sottana del 26/03/2011 – Comunicato Ufficiale 33 Pa del 30/03/2011 Procedimento 55/B Avverso i provvedimenti a margine riportati ha presentato ricorso la società A.S.D. Golisano Calcio. La Commissione Disciplinare Territoriale, letti gli atti ufficiali, osserva: preliminarmente va detto che lo stesso ricorso è stato presentato oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale sul quale sono riportati i provvedimenti impugnati e pertanto esso deve ritenersi inammissibile. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto dalla società A.S.D. Golisano Calcio con l’addebito della tassa reclamo di € 130,00.
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