COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.434 del 19/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Cristo Re (CL) avverso squalifiche calciatori Martorana Luigi fino al 30-04-2012 e Patera Riccardo per 8 gare. Campionato Allievi Regionali/Play Off; gara: Porto Empedocle-Cristo Re del 09-04-2011. C.U. 427/sgs 96 del 14/04/2011 Procedimento 289/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.434 del 19/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Cristo Re (CL) avverso squalifiche calciatori Martorana Luigi fino al 30-04-2012 e Patera Riccardo per 8 gare. Campionato Allievi Regionali/Play Off; gara: Porto Empedocle-Cristo Re del 09-04-2011. C.U. 427/sgs 96 del 14/04/2011 Procedimento 289/A La società A.S.D. Cristo Re ha presentato appello avverso i provvedimenti riportati in epigrafe. Espone una soggettiva descrizione dei fatti avvenuti a fine gara, in linea con un ridimensionamento degli stessi, mantenendo una condotta difensiva tendente alla revisione e alla riforma dei provvedimenti impugnati. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, sentito il rappresentante della società all’udienza dibattimentale del 19-04.2011 che ha ribadito la stessa tesi difensiva dell’appello, osserva: il referto arbitrale evidenzia senza ombra di dubbio lo spregevole gesto dello sputo del calciatore Martorana Luigi che attinge l’arbitro fra spalla e collo; mette, altresì, in risalto la condotta irriguardosa, non regolamentare e censurabile del calciatore Patera Riccardo il quale, poggiando le mani sul petto dell’arbitro, lo spinge lievemente; i fatti esistono, sono stati posti in essere dai calciatori sanzionati e giustamente rubricati dal Giudice Sportivo; ritenuto, però, che la condotta del calciatore Patera Riccardo è stata, sì irriguardosa, ma non reiterata e non ha arrecato nessun danno fisico all’arbitro, questa Decidente ritiene di dovere riformare il relativo provvedimento in suo danno come in dispositivo; per quanto attiene al calciatore Martorana Luigi,m pure condannando lo spregevole gesto, lo stesso può essere rubricato come inconsulta protesta meritevole in ogni caso di provvedimento sanzionatorio. P.Q.M. DELIBERA Di determinare in 4 gare la squalifica a carico del calciatore Patera Riccardo, e a tutto il 31/01/2012 la squalifica comminata al calciatore Martorana Luigi, entrambi della società A.S.D. Cristo Re. Per l’effetto senza addebito di tassa reclamo.
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