COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.434 del 19/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Pol. D. Le Formiche (Sr) avverso squalifica sino al 10/04/2016 della calciatrice Guglielmino Concetta – Gara play-off C/5 femminile Sporting Club/pol. D. Le Formiche del 10/04/2011 – Comunicato Ufficiale 426 C/5 del 14/04/2011 Procedimento 291/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.434 del 19/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Pol. D. Le Formiche (Sr) avverso squalifica sino al 10/04/2016 della calciatrice Guglielmino Concetta – Gara play-off C/5 femminile Sporting Club/pol. D. Le Formiche del 10/04/2011 – Comunicato Ufficiale 426 C/5 del 14/04/2011 Procedimento 291/A Il Giudice Sportivo, rilevato dal referto arbitrale della gara in epigrafe che la calciatrice Guglielmino Concetta (Pol. D. Le Formiche) a seguito del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione colpiva l’Arbitro della gara con un calcio alla coscia, e che la suddetta calciatrice in seguito, a fine del primo tempo e in prossimità degli spogliatoi, colpiva nuovamente l’Arbitro con maggiore violenza con un calcio all’addome, determinava a carico della stessa la squalifica sino al 10/04/2016. La società interessata propone appello avverso tale provvedimento riconoscendo, preliminarmente, il colpevole e disdicevole comportamento della propria tesserata ma, tuttavia, si appella alla clemenza di questo Organo Giudicante per chiedere la riduzione della sanzione impugnata. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali ed i motivi di appello, osserva: il fatto è certamente avvenuto nei modi e nei tempi descritti dall’Arbitro nel proprio referto e non è stato smentito, peraltro, dalle dichiarazioni a difesa della parte interessata; l’azione contestata è stata di assoluto valore antisportivo, oltre che violenta, ed è stata aggravata dalla sua reiterazione, alla fine del primo tempo e in prossimità degli spogliatoi, come si rileva dagli atti; tali comportamenti, di assoluto contenuto antisportivo e violento, sono stati equamente sanzionati dal Giudice di primo esame e non sono meritevoli di alcuna mitigazione della squalifica impugnata. P.Q.M. DELIBERA Di respingere l’appello inoltrato dalla società Pol. D. Le Formiche, confermando la squalifica sino al 10/04/2016 della calciatrice Guglielmino Concetta. Per l’effetto, con addebito della dovuta tassa, non versata, pari a €.130,00=
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