COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.441 del 26/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Mirabella (Ct) avverso decisione Giudice Sportivo di ripetizione gara – gara campionato 2^ categoria: Mirabella/Biscari del 17/04/2011 – Comunicato Ufficiale 438 LND del 20/04/2011 Procedimento 314/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.441 del 26/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Mirabella (Ct) avverso decisione Giudice Sportivo di ripetizione gara – gara campionato 2^ categoria: Mirabella/Biscari del 17/04/2011 – Comunicato Ufficiale 438 LND del 20/04/2011 Procedimento 314/A La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che al ricorso presentato dalla società A.S.D. Mirabella non è allegata alcuna certificazione attestante l’avvenuto invio alla controparte di contestuale copia del reclamo stesso. Tale inadempienza procedurale rende il reclamo inammissibile con preclusione di esame. P.Q.M. DELIBERA Di respingere per inammissibilità l’appello inoltrato dalla società A.S.D. Mirabella e, per l’effetto, di addebitare la tassa reclamo, non versata, pari a €.130,00=
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