COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.409 del 05/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico Soc. A.S.D. Carlentini, suo Presidente pro-tempore Sig. Scalisi Carlo e n.23 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995. Campionato di 1^ categoria 2009/2010 Procedimento 211/A-07

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.409 del 05/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico Soc. A.S.D. Carlentini, suo Presidente pro-tempore Sig. Scalisi Carlo e n.23 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995. Campionato di 1^ categoria 2009/2010 Procedimento 211/A-07 Con nota del 09/02/2011, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., esperiti gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento con contestuale richiesta di tesseramento dei calciatori. In particolare la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n.23 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica. I calciatori sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato in assenza della certificazione obbligatoria. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, contestato ritualmente l’addebito, rilevato che all’udienza del 29/03/2011 non sono comparsi i deferiti ma preso atto che per tutti i calciatori deferiti sono stati prodotti i certificati medici attestanti la regolarità di effettuazione della visita medica di idoneità all’attività sportiva (certificati in atti), DELIBERA Di non doversi procedere nei confronti della società A.S.D. Carlentini, del suo Presidente pro-tempore Sig. Scalisi Carlo e di tutti i calciatori deferiti. Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza della F.I.G.C.
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