COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.423 del 12/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico Soc. A.S.D. Real Aci, suo Presidente pro-tempore Sig. Garufi Giovanni e n.9 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995. Campionato di 1^ Categoria 2009/2010 Procedimento 240/A-10

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.423 del 12/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico Soc. A.S.D. Real Aci, suo Presidente pro-tempore Sig. Garufi Giovanni e n.9 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995. Campionato di 1^ Categoria 2009/2010 Procedimento 240/A-10 Con nota del 16/02/2011, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., esperiti gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento con contestuale richiesta di tesseramento dei calciatori. In particolare la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n.9 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica. I calciatori sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato in assenza della certificazione obbligatoria. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva che può acclararsi la responsabilità dei soggetti deferiti per quanto loro ascritto mancando agli atti del competente Organo Federale la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica dei tesserati in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende dalle precise norme di legge vigenti prima indicate. I calciatori in argomento devono rispondere della violazione dell’art.1 comma 1 S.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare in assenza della certificazione obbligatoria. Si da atto che il calciatore Rolando Coppola ha prodotto memoria difensiva rappresentato e difeso dall’avv. Teresa Coppola, dove, pur riconoscendo che l’art.43 NOIF prevede l’obbligo per il tesserato di sottoporsi a visita medica, giustifica la mancanza del dovuto certificato medico per non essere stato convocato dalla società cui apparteneva all’epoca dei fatti, e pertanto ritiene di non avere alcun obbligo di sottoporsi a visita medica. La memoria prodotta non è esimente dell’obbligo contestato perché detto obbligo è di specifico dovere del tesserato in prima persona. Si ritiene, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita e che nella fattispecie può quantificarsi in €.40,00 per ciascun tesserato non sottoposto alla prescritta visita medica. Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, rilevato che all’udienza del 05/04/2011 non sono comparsi i deferiti, in assenza di altre esimenti memorie difensive, DELIBERA In accoglimento del proposto deferimento, di infliggere alla società A.S.D. Real Aci l’ammenda di €.360,00 (trecentosessanta); di inibire il suo Presidente pro-tempore Sig. Garufi Giovanni a tutto il 15/07/2011; di infliggere ai calciatori Barbagallo Francesco, Bella Emanuele, Coppola Rolando, Grasso Antonino, Grasso Isidoro, Leonardi Mario, Ragusa Mirko, Schinocca Massimiliano, Torre Rosario, già tesserati per la società A.S.D. Real Aci, l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza del prescritto certificato medico. Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza della F.I.G.C.
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