COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.423 del 12/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico Soc. A.S.D. Biancavilla (attuale A.S.D. Biancadrano), suo Presidente pro-tempore Sig. Salvà Alfredo e n.2 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995. Campionato di Eccellenza 2009/2010 Procedimento 240/A-01

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.423 del 12/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico Soc. A.S.D. Biancavilla (attuale A.S.D. Biancadrano), suo Presidente pro-tempore Sig. Salvà Alfredo e n.2 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995. Campionato di Eccellenza 2009/2010 Procedimento 240/A-01 Con nota del 21/01/2011, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., esperiti gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento con contestuale richiesta di tesseramento dei calciatori. In particolare la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n.2 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica. I calciatori sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato in assenza della certificazione obbligatoria. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti e la natura documentale del deferimento, contestato ritualmente l’addebito, rilevato che all’udienza del 05/04/2011 non sono comparsi i deferiti, ma ricevute a sostegno di difesa i certificati medici relativi ai calciatori Cunsolo Salvatore e Fichera Giuseppe Paolo attestanti la avvenuta regolare effettuazione della visita medica per l’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica (certificati in atti), DELIBERA Di non doversi procedere nei confronti di tutti i soggetti deferiti. Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza della F.I.G.C.
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