COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.434 del 19/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procura Federale a carico di :Grasso Giovanni (nella qualità di Presidente A.S.D. Buseto); A.S.D. Buseto (Tp) Procedimento 215/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.434 del 19/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procura Federale a carico di :Grasso Giovanni (nella qualità di Presidente A.S.D. Buseto); A.S.D. Buseto (Tp) Procedimento 215/A Considerato che la Procura Federale con nota 5400/601 pf 10/11 del 09 febbraio 2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui all’art.1 comma 1) C.G.S. e 8 commi 9) e 10) C.G.S., n relazione all’art. 94 ter comma 13 NOIF, per non avere ottemperato alla decisone del Collegio Arbitrale L.N.D. di cui al C.U. n°1 del 24 luglio 2010 nonché dell’art. 4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 15 Marzo 2011 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta è presente il Sig. Grasso Giovanni. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo: al Sig. Grasso Giovanni la inibizione per mesi due (2); alla Società A.S.D. Buseto (Tp) l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta)” Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: il sig. Grasso Giovanni dichiara di avere assunto la presidenza della società dal 08 settembre 2009. L’epoca dei fatti era presidente il sig. Poma Francesco. Deposita dichiarazione liberatoria rilasciata dal sig. Giuseppe Di Gaetano in data 01 settembre 2010 Ritenuto che le parti come sopra deferite, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato, devono rispondere degli addebiti a loro carico ascritti per non avere ottemperato alla delibera del Collegio Arbitrale dianzi richiamata, delibera inappellabile ed immediatamente esecutiva; ritenuto che la società risponde comunque di quanto a carico ascritto che, però, ha ottemperato in ritardo come da documenti agli atti e come da comunicazione dell’Ufficio di contabilità di questo Comitato dove risulta che il pagamento di quanto dovuto da parte della società deferita risulta effettuato nel mese di marzo 2011 DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Grasso Giovanni (Presidente A.S.D. Buesto) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 2 (due); alla Società A.S.D. Buseto, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €. 250,00 (duecentocinquanta)” per ottemperato ritardo della delibera del Collegio Arbitrale. La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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