COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.441 del 26/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. La Pedalina Salvatore (Presidente U.S.D. Giovani Zafferana all’epoca dei fatti) Società U.S.D. Giovani Zafferana (Ct) Procedimento 269/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.441 del 26/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. La Pedalina Salvatore (Presidente U.S.D. Giovani Zafferana all’epoca dei fatti) Società U.S.D. Giovani Zafferana (Ct) Procedimento 269/A Considerato che la Procura Federale con nota 173 pf 10/11 GS/reg dell’11/02/2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione all’art.32 comma 1) Regolamento L.N.D., in riferimento al punto 2 A/4 lett.f) del C.U. 1 del 09/07/2009 – L.N.D., nonché art. 4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 19 Aprile 2011 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. La Pedalina Salvatore la inibizione per mesi 3 (tre); alla società U.S.D. Giovani Zafferana l’ammenda di €. 1.500,00 (millecinquecento)”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotto memoria difensiva dove riconosce la violazione contestatale, affidandosi alla “benevolenza della Commissione Disciplinare”. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al La Pedalina Salvatore (Presidente U.S.D. Giovani Zafferana all’epoca dei fatti) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 2 (due); alla società U.S.D. Giovani Zafferana, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €. 1.000,00 (millecento). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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