COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.475 del 17/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Motisi Giuseppe (Presidente all’epoca dei fatti A.S.D. Agrigentina) Società A.S.D. Agrigentina (Ag) Procedimento 279/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.475 del 17/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Motisi Giuseppe (Presidente all’epoca dei fatti A.S.D. Agrigentina) Società A.S.D. Agrigentina (Ag) Procedimento 279/A Considerato che la Procura Federale con nota 156 pf 10/11 GS/reg del 22/02/2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione all’ art. 32 comma 1) Regolamento LND, in riferimento al punto 2/A4 lett. f) del C.U. n°1 del 09/07/2008 LND, nonché art. 4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 10 Maggio 2011 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta è presente nessuna delle parti deferite. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Motisi Giuseppe la inibizione per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Agrigentina l’ammenda di €. 1.500,00 (millecinquecento)”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotto memoria difensiva deducendo motivi di crisi economica, la scomparsa del dirigente che curava l’attività del Settore Giovanile, nonché la difficoltà di reclutamento dei ragazzi. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Motisi Giuseppe (Presidente all’epoca dei fatti A.S.D. Agrigentina) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Agrigentina, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €. 1.000,00 (mille). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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