COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.475 del 17/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Di Mauro Antonino (Presidente all’epoca dei fatti A.C. L.Pirandello) Società A.C. L.Pirandello (Ct) Procedimento 281/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.475 del 17/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Di Mauro Antonino (Presidente all’epoca dei fatti A.C. L.Pirandello) Società A.C. L.Pirandello (Ct) Procedimento 281/A Considerato che la Procura Federale con nota 1034 pf 09/10 GS/reg del 03/03/2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto 14 Disposizioni Generali C.U. n°1 dell’01/07/2009, nonché art. 4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 10 Maggio 2011 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta è presente nessuna delle parti deferite. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Di Mauro Antonino la inibizione per mesi 1 (uno); alla società A.C. L.Pirandello l’ammenda di €. 300,00 (trecento)”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società .C. L.Pirandello ha prodotto memoria difensiva dalle quali si evince che la società deferita ha tesserato, in ritardo, un tecnico abilitato per le squadre minori. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti (partecipazione a gare del Campionato Allievi regionali senza la presenza di un tecnico abilitato) e che le memorie dedotte a difesa non sono esimenti delle responsabilità contestate. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Di Mauro Antonino (Presidente all’epoca dei fatti A.C. L.Pirandello) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 1 (uno); alla società A.C. L.Pirandello, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €. 200,00 (duecento). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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