COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.483 del 24/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Vindigni Giorgio (Presidente A.S.D. C.R. Pro Scicli) Società A.S.D. C.R. Pro Scicli (Rg) Procedimento 294/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.483 del 24/05/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Vindigni Giorgio (Presidente A.S.D. C.R. Pro Scicli)
Società A.S.D. C.R. Pro Scicli (Rg)
Procedimento 294/A
Considerato che la Procura Federale con nota 202 pf 09/10 GS/Reg del 23/02/2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt. 4 comma 3) e 24 Regolamento LND, nonché all’art 22 bis comma 6 N.O.I.F. nonché art. 4 comma 1) C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 17 Maggio 2011 con inizio alle ore 15,30.
Dato atto che alla predetta è presente nessuna delle parti deferite.
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Vindigni Giorgio la inibizione per mesi 4 (quattro); alla società A.S.D. C.R. Pro Scicli l’ammenda di €.500,00 (cinquecento)”.
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.
Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato.
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. Vindigni Giorgio (Presidente A.S.D. C.R. Pro Scicli) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 4 (quattro) da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2011/2012; alla società A.S.D. C.R. Pro Scicli, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €.400,00 (quattrocento).
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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