COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLLE CORBINO AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA DEI CALCIATORI PETRUCCI DOMENICO PER QUATTRO GIORNATE E CALISTA GIANLUCA PER TRE GIORNATE; AMMENDA ALLA SOCIETA’ € 150,00) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VOLTO SANTO MANOPPELLO / COLLE CORBINO, DISPUTATA IL 6/3/11 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “C”. (C.U. N° 54 del 10.3.11 COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°57 del 24/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLLE CORBINO AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA DEI CALCIATORI PETRUCCI DOMENICO PER QUATTRO GIORNATE E CALISTA GIANLUCA PER TRE GIORNATE; AMMENDA ALLA SOCIETA’ € 150,00) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VOLTO SANTO MANOPPELLO / COLLE CORBINO, DISPUTATA IL 6/3/11 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “C”. (C.U. N° 54 del 10.3.11 COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. Colle Corbino ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. quanto al calciatore Petrucci, perché colpito involontariamente con una mano sul viso in un contrasto di gioco da un avversario, reagiva con forza colpendo quest'ultimo con un pugno in faccia, venendo alle mani con lo stesso e provocando una rissa alla quale partecipavano tutti i calciatori in campo, rissa sedata solo grazie all'intervento dei dirigenti di entrambe le squadre; quanto al calciatore Calista perché al termine della gara ed in occasione della rissa tra tesserati delle squadre nei pressi degli spogliatoi, afferrato un tavolo di plastica, lo sollevava minacciando di colpire gli avversari; quanto, infine, all’ammenda perché propri tesserati venivano a rissa con gli avversari, rissa poi sedata anche in questo caso per l'intervento dei dirigenti di entrambe le squadre in gara.
La società appellante ha chiesto la riduzione della sanzione comminata al Petrucci, posto che il gesto del calciatore deve considerarsi una reazione istintiva, di frustrazione ed involontaria, dovuta all’ennesimo colpo subito dai difensori avversari; ha chiesto, invece, la revoca della squalifica al calciatore Calista e, solo in subordine, la riduzione, poiché il calciatore si sarebbe limitato a proteggersi da un’aggressione dei tifosi avversari; ha chiesto, infine, l’annullamento dell’ammenda perché, nella specie, non si è trattato di rissa, bensì di una semplice “scaramuccia”.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non meritevole di accoglimento, atteso che la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara in possesso di questo Comitato.
Non v’è dubbio, infatti, che il gesto del Petrucci configura una condotta di particolare violenza meritevole, come tale, di una sanzione non inferiore alle quattro gare ai sensi dell’art. 19, lett. e), C.G.S, così come il comportamento minaccioso del calciatore Calista non può essere sanzionato con meno di tre gare, tenuto conto che, nell’occasione, il medesimo rivestiva i gradi di capitano; parimenti deve essere confermata anche la l’ammenda in considerazione del fatto che la sanzione pecuniaria era già stata ridotta dal G.S. per la fattiva collaborazione dei dirigenti della società appellante.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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