COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FARESINA AVVERSO L’AMMENDA DI € 350,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FARESINA / FARA SAN MARTINO, DISPUTATA IL 5.2.11 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE (C.U. N° 24 DEL 10/2/11– DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FARESINA AVVERSO L’AMMENDA DI € 350,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FARESINA / FARA SAN MARTINO, DISPUTATA IL 5.2.11 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE (C.U. N° 24 DEL 10/2/11– DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI). Con appello ritualmente proposto la Società A.S.D. Faresina ha impugnato il provvedimento come sopra specificato, adottato dal G.S. per gravi episodi di intemperanza da parte dei tifosi della società nei confronti tanto dei calciatori della squadra avversaria, quanto nei riguardi dei Dirigenti della stessa e del Direttore di gara e considerato, inoltre, che dopo aver scavalcato la recinzione del campo, gli stessi tifosi, nell'intervallo tra il primo e secondo tempo, entravano nel terreno di gioco venendone poi allontanati per l'intervento del capitano della Faresina. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, tenuto conto che durante la gara non si sarebbero verificati gli episodi di intemperanza di cui all’impugnato provvedimento e che l’ingresso in campo di propri sostenitori è stato immediatamente contenuto grazie al pronto intervento del capitano della squadra juniores di appena diciotto anni. All’uopo la società ha prodotto un’annotazione dei Carabinieri della Stazione di Rapino. Preliminarmente la Commissione Disciplinare dispone lo stralcio della annotazione dei Carabinieri, in quanto non costituisce mezzo di prova ai sensi dell’art. 35 C.G.S.. Nel merito l‘appello può essere parzialmente accolto, atteso che dagli atti ufficiali in possesso del Comitato, appare evidente non essersi trattato di un episodio di particolare gravità per la fattiva collaborazione del diciottenne capitano della società ricorrente, che da solo e nonostante la giovane età è riuscito a sedere gli animi. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre l’ammenda a € 150,00 disponendo restituirsi la tassa versata.
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