COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ PRO CELANO 2006 AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CICIOTTI EZIO PER FINO AL 15.4.2011 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA RAIANO / PRO CELANO 2006, DISPUTATA IL 5/03/11 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (C.U. N° 31 del 10.03.11 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ PRO CELANO 2006 AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CICIOTTI EZIO PER FINO AL 15.4.2011 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA RAIANO / PRO CELANO 2006, DISPUTATA IL 5/03/11 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (C.U. N° 31 del 10.03.11 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la Società Pro Celano 2006 ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per avere il calciatore Ciciotti Ezio, a seguito dell’assegnazione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria, ingiuriato l’arbitro dopo essersi avvicinato con fare minaccioso e per averlo spinto e strattonato ripetutamente, profferendo ancora offese nonché bestemmie anche dopo l’espulsione. La società appellante ha chiesto la riduzione della sanzione, deducendone l’eccessività, in relazione al fatto che il calciatore si sarebbe limitato alle bestemmie, ma non avrebbe assolutamente toccato l’arbitro. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non meritevole di accoglimento, atteso che la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara in possesso di questo Comitato. Da quanto sopra, consegue che la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati, tenuto conto che l’arbitro, nel suo rapporto, è stato molto preciso nella descrizione del comportamento violento tenuto dal tesserato che lo spingeva con le mani sul petto facendolo indietreggiare di circa mezzo metro e, successivamente, strattonandolo più volte ed afferrandolo per la divisa. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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