COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°58 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIG. CERASA ERCOLE ROBERTO, DIRIGENTE DELLA S.S. POPOLI CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA I CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 23, COMMA I E 61 DELLE N.O.I.F.; DEL SIG. BIANCHI ANGELO PRESIDENTE DELLA S.S. POPOLI CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA I C. G. S. IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 23, COMMA I DELLE N.O.I.F. E ART. 35, COMMA I, REGOLAMENTO SETTORE TECNICO; DELLA SOCIETA’ S.S. POPOLI CALCIO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI I E II, CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°58 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIG. CERASA ERCOLE ROBERTO, DIRIGENTE DELLA S.S. POPOLI CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA I CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 23, COMMA I E 61 DELLE N.O.I.F.; DEL SIG. BIANCHI ANGELO PRESIDENTE DELLA S.S. POPOLI CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA I C. G. S. IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 23, COMMA I DELLE N.O.I.F. E ART. 35, COMMA I, REGOLAMENTO SETTORE TECNICO; DELLA SOCIETA’ S.S. POPOLI CALCIO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI I E II, CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA. Con nota del 06.05.2009, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i Sigg.ri di cui in epigrafe per rispondere delle contestazioni sopra formulate per avere: - il Signor Cerasa Ercole Roberto, violato i doveri di lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 23, comma 1, C.G.S. e 61 delle N.O.I.F. per avere, nel corso della stagione sportiva 2010 – 2011, di fatto, assunto la conduzione tecnica della prima squadra della Società S.S. Popoli Calcio, in assenza di regolare e necessaria abilitazione e per avere sottoscritto le distinte ufficiali di gara, relative agli incontri della S.S. Popoli Calcio del 26.9.10 – 17.10.10 – 24.10.10 – 31.10.10 – 07.11.10 – 14.11.10 –05.12.10 – 12.12.10, nei quali, indicato come Dirigente accompagnatore ufficiale, dichiarava che i nominativi ivi rappresentati erano tutti regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità delle società di appartenenza, malgrado, invece, il Sig. Iacuone Andrea non ne avesse titolo, in assenza di alcun tesseramento con la società con la funzione di tecnico; - il Sig. Bianchi Angelo, violato l’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 23, comma 1, N.O.I.F. ed art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nella stagione sportiva 2010 – 2011, consentito o, comunque, non impedito, al Sig. Cerasa Ercole Roberto di svolgere attività di allenatore pur non avendone titolo e per avere permesso o, comunque, non impedito che il Sig. Iacuone Andrea, sino al 12.12.10, venisse indicato nelle distinte di gara quale allenatore della squadra, in assenza di ogni suo tesseramento, per tale ruolo e qualifica; - la Società S.S. Popoli Calcio violato l’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotta ascrivibile al proprio Presidente ed ai propri tesserati. Con raccomandata con ricevuta di ritorno dell’8.02.11 regolarmente notificata a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le violazioni di cui sopra e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 28.03.11, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi. All’udienza compariva il Sig. Bianchi Angelo, Presidente della Società Popoli Calcio, nonché l’Avv. Massimiliano Di Francesco per la Procura Federale, mentre l’altro soggetto deferito non compariva, né faceva pervenire scritti difensivi. Il soggetto deferito presente chiedeva, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., l’applicazione delle sanzioni su richiesta della parte, sanzioni che venivano concordate nella misura di: mesi due d’inibizione per il Sig. Bianchi Angelo ed € 334,00 di ammenda per la Società. Il rappresentante della Procura ha illustrato le ragioni del deferimento in relazione alla posizione di Cerasa Ercole Roberto e dopo breve discussione, ha concluso per l’applicazione di mesi cinque d’inibizione. Osserva la Commissione che le sanzioni concordate con la Procura Federale dai soggetti deferiti presenti in udienza, debbono ritenersi congrue e vanno, pertanto, irrogate nella misura stabilita. Quanto, invece, alla posizione del Cerasa, ritenuta la responsabilità per tabulas dello stesso, la Commissione ritiene equo irrogare allo stesso la sanzione dell’inibizione per mesi quattro. P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara, a richiesta delle parti, la responsabilità del Sig. Bianchi Angelo e della Società A.S.D. Popoli applicando agli stessi le seguenti sanzioni: mesi due d’inibizione per il Sig. Bianchi Angelo ed € 334,00 di ammenda per la società. Ritenuta altresì la responsabilità dell’altro soggetto deferito, applica la seguente sanzione: inibizione per mesi quattro per il Sig. Cerasa Ercole Roberto. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it