COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 07/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS CUPELLO AVVERSO SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA; AMMENDA € 1.000,00; INIBIZIONE AL DIRIGENTE PESCHETOLA FRANCESCO FINO AL 30.6.2011 E AL DIRIGENTE ROMINO BERINO FINO AL 30.4.2011; SQUALIFICA ALL’ALLENATORE CAROSELLA LUIGI FINO AL 31.5.2011; SQUALIFICHE AI CALCIATORI SALVATO SANTIAGO PER CINQUE TURNI, CAMPLI LUCA E MARTELLI LUCA PER TRE TURNI, FARINA GIACOMO PER UN TURNO) IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS CUPELLO – CASTEL DI SANGRO DISPUTATA IL 20/03/2011 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N° 57 DEL 24.3.2011 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 07/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS CUPELLO AVVERSO SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA; AMMENDA € 1.000,00; INIBIZIONE AL DIRIGENTE PESCHETOLA FRANCESCO FINO AL 30.6.2011 E AL DIRIGENTE ROMINO BERINO FINO AL 30.4.2011; SQUALIFICA ALL’ALLENATORE CAROSELLA LUIGI FINO AL 31.5.2011; SQUALIFICHE AI CALCIATORI SALVATO SANTIAGO PER CINQUE TURNI, CAMPLI LUCA E MARTELLI LUCA PER TRE TURNI, FARINA GIACOMO PER UN TURNO) IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS CUPELLO – CASTEL DI SANGRO DISPUTATA IL 20/03/2011 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N° 57 DEL 24.3.2011 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO.). Con appello proposto a mezzo del servizio postale la Società A.S.D. Virtus Cupello ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: -al 4º minuto del 2º tempo veniva espulso il calciatore Salvato Santiago (Virtus Cupello) per avere strattonato ed insultato pesantemente un avversario dando luogo col suo comportamento ad un principio di rissa subito sedata dall'arbitro; alla vista del cartellino rosso lo stesso calciatore insultava l’arbitro protestando animatamente, spingendolo con le mani sul petto; - a difesa del calciatore Salvato Santiago interveniva inizialmente il capitano della squadra Rossi Cleo che cercava di spiegare l'accaduto e subito dopo il collega Campli Luca (Virtus Cupello) il quale protestava smodatamente nei confronti dell’arbitro, per cui veniva espulso; - subito dopo veniva allontanato l'allenatore Carosella Luigi (Virtus Cupello) per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco inveendo contro l'arbitro e gli Organi Federali A.I.A. e F.I.G.C. con gravi ingiurie; - nel frattempo entravano sul terreno di gioco il Sig. Peschetola Francesco Presidente della Società Virtus Cupello ed altra persona qualificatasi come dirigente della stessa società, non in distinta, il primo con fare ironico e minaccioso contestava la direzione della gara dell'arbitro e subito dopo minacciava di "ritirare la squadra immediatamente" incitando i calciatori ad un comportamento antisportivo. La seconda persona, non identificata, rivolgeva al direttore di gara offese e lo minacciava; gli stessi venivano allontanati e si posizionavano nello spazio antistante gli spogliatoi, mantenendo sempre comportamento minaccioso. L'arbitro riusciva a ristabilire la calma dopo circa 5 minuti ed a riprendere la direzione della gara al 9º minuto del 2º tempo; - al 12º minuto dello stesso 2º tempo veniva espulso il calciatore Martelli Luca (Virtus Cupello) perché colpiva, in azione di gioco, volontariamente il volto di un avversario con una violenta gomitata ed all'espulsione rivolgeva parole offensive al direttore di gara. Nella circostanza ritornavano sul terreno di gioco il Presidente della Soc. Virtus Cupello Peschetola Francesco e l'altra persona qualificatasi in precedenza come "dirigente" ed entrambi dopo avere rivolto ulteriori minacce nei confronti dell'arbitro, incitavano ancora i propri calciatori a smettere di giocare; - al 14ºminuto successivo, allontanati i suddetti dirigenti della Soc. Virtus Cupello veniva ripreso il gioco e nell'occasione il portiere della società predetta, Farina Giacomo, anziché parare il pallone calciato da un avversario,lo lasciava scorrere in rete con comportamento antisportivo, seguendo le direttive del suo presidente, consentendo così alla Società Castel di Sangro di segnare la seconda rete con estrema facilità; - intanto l'arbitro si vedeva costretto a chiedere l'intervento dei CC per far allontanare i tifosi locali che sostando davanti agli spogliatoi inveivano contro di lui; - al 22º minuto del 2º tempo rimaneva vittima di infortunio il calciatore Farina Giacomo (Virtus Cupello) il quale lasciava il terreno di gioco perché a suo dire non in grado di continuare a giocare; - al 25º minuto successivo anche il calciatore Ciccarelli Giulio (Virtus Cupello) rimasto vittima di infortunio si allontanava perché non in grado, sempre a suo dire, di continuare a giocare; - in conseguenza delle sostituzioni effettuate e delle espulsioni decretate la Società Virtus Cupello veniva a trovarsi con un numero inferiore al minimo previsto, per cui l'arbitro sospendeva l'incontro che in quel momento era sul risultato di 2 reti a 0 a favore della Società Castel di Sangro; - al rientro negli spogliatoio, l'allenatore Carosella Luigi (Virtus Cupello) dallo spogliatoio della sua squadra, inveiva ulteriormente con gravi ingiurie nei confronti dell'arbitro, il quale, anche per le intemperanze dei sostenitori locali,richiedeva l'intervento della Forza Pubblica alla sua uscita dal recinto di gioco; - considerati i fatti come sopra indicati, la gravità del comportamento dei dirigenti della Società Virtus Cupello, l'inerzia del dirigente accompagnatore pro-tempore della squadra Sig. Romino Berino, nonché la dissociazione del solo Capitano della squadra Rossi Cleo espressa a fine gara all'arbitro negli spogliatoi, circa gli episodi antisportivi posti in essere dalla società. Ha dedotto la società appellante l’insussistenza dei fatti addebitati ai calciatori Salvato Santiago e Campli Luca, nonché al dirigente Peschetola Francesco; l’involontarietà del gesto compiuto dal calciatore Martelli Luca ed il travisamento dei fatti da parte del direttore di gara, che avrebbe causato i provvedimenti del G.S. Osserva preliminarmente la Commissione che l’appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 33, C.G.S., quanto alla sanzione della perdita della gara, per non essere stato corredato della distinta della raccomandata da inviarsi alla controparte, nonché dell’art. 45, C.G.S., per quanto concerne la sanzione della squalifica per una gara inflitta al calciatore Farina Giacomo. Quanto alle altre sanzioni adottate dal G.S., ritiene la Commissione che possa procedersi ad una riduzione della sola sanzione inflitta al calciatore Campli Luca, tenuto conto che il suo gesto non ha causato particolari conseguenze e della circostanza che il fatto si è concretizzato durante una fase di gioco dovendosi ritenere invece, per il resto, la congruità e l’adeguatezza degli altri provvedimenti, in quanto i gravi comportamenti sanzionati appaiono meritevoli di conferma. In particolare, la squalifica inflitta al calciatore Salvato Santiago, resosi responsabile della rissa che ha scatenato ulteriori conseguenze e di smodate proteste nei confronti dell’arbitro, si è manifestata anche con una spinta sul petto dello stesso e, come tale, non si è limitata alle semplici proteste, come riportato nel C.U.. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Campli Luca a due gare confermando nel resto l’impugnata decisione , disponendo restituirsi la tassa versata.
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