COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 07/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI PASSO CORDONE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE PIERDOMENICO ALESSIO PER QUATTRO TURNI, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA AMATORI PASSO CORDONE / DANIELE CERICOLA DISPUTATA IL 13.3.11 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE “B” (C.U. N° 55 DEL 17.03.2011 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°59 del 07/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI PASSO CORDONE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE PIERDOMENICO ALESSIO PER QUATTRO TURNI, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA AMATORI PASSO CORDONE / DANIELE CERICOLA DISPUTATA IL 13.3.11 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE “B” (C.U. N° 55 DEL 17.03.2011 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello inviato a mezzo posta in data 26.3.2011, la Società A.S.D. Amatori Passo Cordone ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per avere il calciatore Pierdomenico, al 32° del secondo tempo, a gioco fermo, colpito con una testata alla fronte un avversario, e per avere protestato vivamente nei confronti di A.A. alla notifica dell’espulsione assumendo, in seguito, un comportamento antisportivo nei confronti del Direttore di Gara, criticando il comportamento del detto A.A.
La società appellante ha dedotto l’eccessività della sanzione, in quanto eccessiva e non rapportata all’effettiva gravità dei fatti, concludendo per la sua riduzione.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello deve essere dichiarato inammissibile, poiché spedito oltre il termine perentorio di cui all’art. 46, comma 4, C.G.S.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versta.
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