COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 14/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. DON ORIONE AVVERSO LA SANZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3, LA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA E L’AMMENDA DI € 25,00 PREVISTA PER LA PRIMA RINUNCIA, ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA DON ORIONE / FEDERLIBERTAS L’AQUILA, PREVISTA PER IL 5.03.2011 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI (C.U. N° 32 DEL 17.3.2011 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 14/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. DON ORIONE AVVERSO LA SANZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3, LA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA E L’AMMENDA DI € 25,00 PREVISTA PER LA PRIMA RINUNCIA, ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA DON ORIONE / FEDERLIBERTAS L’AQUILA, PREVISTA PER IL 5.03.2011 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI (C.U. N° 32 DEL 17.3.2011 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA). Con reclamo ritualmente proposto la Società A.S.D. Don Orione ha impugnato e chiesto l’annullamento dei provvedimenti di cui in epigrafe inflitti dal G.S. alla società poiché la stessa, unitamente alla società avversaria, non si è presentata in campo per disputare la gara suindicata. La società reclamante ha contestato gli addebiti, sostenendo che il giorno della gara sia i dirigenti che gli atleti erano presenti nell’impianto fino alle ore 20.00, pronti per il riconoscimento, ma di non aver mai visto il direttore di gara. Dai documenti in possesso del Comitato risulta che l’arbitro della gara si è recato nell’impianto sportivo di Cesolino e di aver atteso dalle ore 19.00 sino alle ore 19.40, come previsto dal regolamento, senza che vi fosse l’arrivo di entrambe le squadre. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo è infondato e non merita accoglimento, in quanto il referto di gara redatto dall’arbitro costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi del C.G.S.. Per quanto precede la Commissione Disciplinare, DELIBERA di rigettare l’appello, disponendo addebitarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it