COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 21/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ MIANO A.S.D. AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. DI RESPINGERE IL RECLAMO E DI CONFERMARE IL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO IN RELAZIONE ALLA GARA COLONNELLESE – MIANO, DISPUTATA IL 19.03.11 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N° 58 DEL 31/3/2011 COMITATO REGIONALE ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°61 del 21/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ MIANO A.S.D. AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. DI RESPINGERE IL RECLAMO E DI CONFERMARE IL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO IN RELAZIONE ALLA GARA COLONNELLESE – MIANO, DISPUTATA IL 19.03.11 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N° 58 DEL 31/3/2011 COMITATO REGIONALE ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto la Società U.S. Miano ha chiesto la ripetizione della gara di cui in epigrafe in quanto il direttore di gara, sul risultato di 0 – 0, prima convalidava un gol della società appellante ammonendo per proteste un calciatore della squadra avversaria, poi tornava sui suoi passi riprendendo l’incontro con una palla a due.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento poiché, per stessa ammissione della Società Miano, la circostanza riferita non risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato atti che, come noto, rivestono valenza probatoria privilegiata ai fini del decidere.
Peraltro, pur ammesso che l’episodio si sia realmente verificato, di certo non potrebbe qualificarsi come un errore tecnico, soprattutto in mancanza di specifica e motivata censura in tal senso.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere il reclamo disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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