COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 21/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING PESCINA AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE CARDUCCI MARCO IN RELAZIONE ALLA GARA LYCIA / SPORTING PESCINA, DISPUTATA IL 3.4.2011 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “A” (C.U. N° 59 del 7.4.2011 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°61 del 21/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING PESCINA AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE CARDUCCI MARCO IN RELAZIONE ALLA GARA LYCIA / SPORTING PESCINA, DISPUTATA IL 3.4.2011 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “A” (C.U. N° 59 del 7.4.2011 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. Sporting Pescina ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. in danno del Carducci, per avere tenuto un comportamento gravemente ingiurioso e minaccioso nei confronti dell’arbitro.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il Carducci si sarebbe limitato a protestare civilmente nei confronti dell’arbitro, senza attingerlo.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, nel confermare gli originari riferimenti, ha ribadito che il calciatore, prima di ingiuriarlo pesantemente, gli aveva tirato addosso della terra.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
Anche alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, la decisione adottata dal primo giudice deve ritenersi congrua ed adeguata al comportamento tenuto dal Carducci.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la tassa versata.
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