COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 21/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL FRANCAVILLA AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA DEL CALCIATORE MICCOLI SALVATORE FINO AL 31.12.2012; PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 3 – 0; AMMENDA € 200,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PRIMAVERA 94 S.G.T. / REAL FRANCAVILLA, DISPUTATA IL 12.3.2011 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE “A” (C.U. N° 30 del 24.3.2011 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°61 del 21/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL FRANCAVILLA AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA DEL CALCIATORE MICCOLI SALVATORE FINO AL 31.12.2012; PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 3 – 0; AMMENDA € 200,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PRIMAVERA 94 S.G.T. / REAL FRANCAVILLA, DISPUTATA IL 12.3.2011 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE “A” (C.U. N° 30 del 24.3.2011 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).
Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. Real Francavilla ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni:
“ …al 33° del S.T. il Direttore di gara sanzionava la espulsione del calciatore MICCOLI Salvatore, tesserato con la compagine del Real Francavilla; il predetto calciatore, dopo aver rivolto al Direttore di gara gravissime minacce reiterate: dicendogli che lo avrebbe massacrato ed atteso fuori a fine gara, colpiva intenzionalmente con un vigoroso calcio la gamba sinistra dell'arbitro, procurando a questi un forte ed acuto dolore; mentre i giocatori della Primavera 94 trattenevano a stento il Miccoli per evitare che compisse ulteriori aggressioni ai danni dell'arbitro, i calciatori del Real Francavilla, dopo aver verbalmente osteggiato l'arbitro, si stringevano attorno a lui con il concorso dei dirigenti del Real Francavilla intervenuti sul terreno di gioco, minacciosamente chiudendolo in una morsa; preoccupato seriamente per la propria incolumità, il Direttore di gara decideva di sospendere la gara, quando il punteggio raggiunto dalle opposte squadre era di 1 a 0 in favore della compagine Primavera 94; a seguito di quanto sopra, l'arbitro veniva inseguito fino allo spogliatoio e fatto oggetto, da parte dei tifosi e della stessa dirigenza del Real Francavilla, di dileggi, minacce e sputi … ”
Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione, quanto al Miccoli, l’eccessività della sanzione in quanto lo stesso non avrebbe attinto l’arbitro con un calcio, ma si sarebbe rivolto allo stesso per protestare contro la sua espulsione; quanto agli altri provvedimenti, ne ha chiesto, invece, la revoca, poiché non vi sarebbero state le condizioni per sospendere la gara, stante l’assenza di atteggiamenti tali da mettere in pericolo l’incolumità del direttore di gara.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha ribadito gli originari riferimenti, confermando di essere stato colpito dal Miccoli con un calcio alla gamba sinistra al momento dell’espulsione e di essere stato accerchiato dagli altri calciatori, tanto da dover sospendere la gara.
Osserva la Commissione che l’appello è solo parzialmente fondato e merita accoglimento limitatamente alla posizione del calciatore Miccoli.
Premesso, infatti, che la reazione dei calciatori del Real Francavilla ha impedito al direttore di gara di portarla a temine regolarmente e che lo stesso ha anche subito sputi al momento del rientro negli spogliatoi, appare evidente che le sanzioni adottate debbano essere confermate integralmente.
Per quanto concerne, invece, il Miccoli, la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta sul presupposto che il direttore di gara ha sospeso l’incontro non in ragione della gravità delle lesioni subite, peraltro non documentate, ma del pregiudizio per la sua incolumità a seguito della reazione di tutti i calciatori del Real Francavilla che, accerchiandolo minacciosamente, non gli hanno consentito di far riprendere il gioco.
Va, infine, aggiunto che il gesto compiuto dal Miccoli deve ritenersi istintivo e di immediata reazione al provvedimento di espulsione adottato dall’arbitro.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di accogliere l’appello per quanto di ragione e, per l’effetto, di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Miccoli Salvatore fino al 31.5.2012, confermando nel resto gli impugnati provvedimenti.
Dispone, infine, accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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