• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°61 del 21/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
– dei giovani CECI Remo, DE SANTIS Mauro, FOGLIETTA Mirco, PICCHIONI Marco, DE VECCHIS Domenico, SOCCORSI Natalino, DE SANTIS Riccardo, calciatori tesserati per la Società A.S.D. MONTEREALE Calcio 1970, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, con la partecipazione alla gara Cat. Esordienti A.S.D. MONTEREALE Calcio 1970 – CEDAS FIAT SULMONA del 2.1.2010, alla quale non avevano titolo per prendervi parte, avendo tutti un’ètà oltre il limite consentito per l’attività Esordienti;
– del Sig. CANOFARI Angelo, Dirigente della Società A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, Statuto e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità con la sottoscrizione, quale dirigente accompagnatore della squadra Esordienti della A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970, la distinta della gara contro la CEDAS FIAT SULMONA del 2.1.2010, certificando, così, la regolare posizione dei sette giovani di cui al capo che precede, i quali non avevano titolo per prendervi parte, così come poco sopra descritto;
– del Sig. DELL’OMO Roberto, Allenatore e responsabile dell’attività giovanile della Società A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, Statuto e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo fatto partecipare i sette giovani sopra specificati alla suddetta gara,alla quale non avevano titolo per prendervi parte per le illustrate ragioni;
– alla Società A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970 per la violazione di cui all’art. 4, comma 2, C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, in conseguenza delle violazioni ascritte ai suoi tesserati;
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°61 del 21/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
- dei giovani CECI Remo, DE SANTIS Mauro, FOGLIETTA Mirco, PICCHIONI Marco, DE VECCHIS Domenico, SOCCORSI Natalino, DE SANTIS Riccardo, calciatori tesserati per la Società A.S.D. MONTEREALE Calcio 1970, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, con la partecipazione alla gara Cat. Esordienti A.S.D. MONTEREALE Calcio 1970 – CEDAS FIAT SULMONA del 2.1.2010, alla quale non avevano titolo per prendervi parte, avendo tutti un’ètà oltre il limite consentito per l’attività Esordienti;
- del Sig. CANOFARI Angelo, Dirigente della Società A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, Statuto e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità con la sottoscrizione, quale dirigente accompagnatore della squadra Esordienti della A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970, la distinta della gara contro la CEDAS FIAT SULMONA del 2.1.2010, certificando, così, la regolare posizione dei sette giovani di cui al capo che precede, i quali non avevano titolo per prendervi parte, così come poco sopra descritto;
- del Sig. DELL’OMO Roberto, Allenatore e responsabile dell’attività giovanile della Società A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, Statuto e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo fatto partecipare i sette giovani sopra specificati alla suddetta gara,alla quale non avevano titolo per prendervi parte per le illustrate ragioni;
- alla Società A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970 per la violazione di cui all’art. 4, comma 2, C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, in conseguenza delle violazioni ascritte ai suoi tesserati;
Con nota del 03.06.2010 il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i Signori Verrocchi Biagio (Allenatore), Massimiliani Emilio (Presidente), Ivanauskase Mindaugas (Calciatore) della Società Cedas Fiat Sulmona nonché la stessa Società Cedas Fiat Sulmona ed i Signori Dell’Omo Roberto (Allenatore), Canofari Angelo (Dirigente), Ceci Remo, De Santis Mauro, Foglietta Mirco, De Vecchis Domenico, Soccorsi Natalino, De Santis Riccardo (Calciatori) della Società A.S.D. Montereale Calcio 1970 nonché la stessa Società A.S.D. Montereale Calcio 1970.
Con raccomandata a.r. del 9.11.2010 la Commissione Disciplinare ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma 2, C.G.S., informando gli stessi che della trattazione del procedimento sarebbe stata esaminata il giorno 20.12.2010, alle ore 16,00, con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di memorie difensive, istanze e quant’altro ritengano utile ai fini della difesa.
Con decisione di questa Commissione pubblica sul C.U. n° 35, del 22.12.2010, veniva definita la posizione della Cedas Fiat Sulmona e dei propri tesserati, mentre lo stesso procedimento veniva rinviato successivamente per la trattazione del deferimento dei soggetti sopra indicati.
All’udienza del 18.4.2011, era presente il Rappresentante della Procura Avv. Massimiliano Di Francesco, nonché il Sig. Dell’Omo Roberto, assistito dal suo difensore Avv. Luciano Dell’Orso, che rappresentava, inoltre, gli altri soggetti deferiti.
Veniva dato atto che, seppur avvisati della possibilità di fare ricorso all’istituto del patteggiamento, i soggetti deferiti rinunciavano a tale possibilità.
La Commissione, successivamente, invitava il rappresentante della Procura ad illustrare le ragioni del deferimento a carico dei giovani calciatori e dei dirigenti ed a formulare le proprie conclusioni.
L’Avv. Di Francesco, dopo avere illustrato le ragioni del deferimento, concludeva per l’applicazione delle seguenti sanzioni:
al Sig. Canofari Angelo, la sanzione dell’inibizione per anni due;
al Sig. Dell’Omo Roberto, la sanzione della squalifica per anni due;
ai calciatori la sanzione della squalifica di anni due ciascuno;
alla Società Montereale la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 con diffida e penalizzazione di un punto in classifica.
Osserva la Commissione che la responsabilità dei soggetti deferiti in ordine alle contestazioni loro mosse risulta per tabulas e deve solo, quindi, procedersi alla graduazione delle sanzioni.
Per quanto concerne i Sigg.ri Canofari e Dell’Omo, ritiene la Commissione che, in considerazione del comportamento dagli stessi tenuto, debba applicarsi la sanzione rispettivamente dell’inibizione e della squalifica per anni uno.
Per quanto concerne, invece, la posizione dei giovani calciatori, la Commissione ritiene possa essere inflitta la sanzione di mesi quattro di squalifica ciascuno, tenuto conto che sussistono ragionevoli dubbi in ordine al fatto che gli stessi abbiano avuto piena consapevolezza del precetto contento nella norma e che appare, invece, verosimile, che siano stati condizionati al comportamento sanzionato dai dirigenti della società Montereale.
In danno della stessa società deve, pertanto, applicarsi a titolo di responsabilità oggettiva la sanzione dell’ammenda di € 800,00 con diffida e ciò tenuto conto anche della categoria di appartenenza.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di infliggere al Sig. Canofari Angelo, la sanzione dell’inibizione per anni uno; al Sig. Dell’Omo Roberto, la sanzione della squalifica per anni uno; ai calciatori Ceci Remo, De Santis Mauro, Foglietta Mirco, Picchioni Marco, De Vecchis Domenico, Soccorsi Natalino, De Santis Riccardo, la sanzione della squalifica di mesi quattro ciascuno, nonché di infliggere alla Società .S.D. Montereale Calcio 1970 la sanzione dell’ammenda di € 800,00 con diffida.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
– dei giovani CECI Remo, DE SANTIS Mauro, FOGLIETTA Mirco, PICCHIONI Marco, DE VECCHIS Domenico, SOCCORSI Natalino, DE SANTIS Riccardo, calciatori tesserati per la Società A.S.D. MONTEREALE Calcio 1970, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, con la partecipazione alla gara Cat. Esordienti A.S.D. MONTEREALE Calcio 1970 – CEDAS FIAT SULMONA del 2.1.2010, alla quale non avevano titolo per prendervi parte, avendo tutti un’ètà oltre il limite consentito per l’attività Esordienti;
– del Sig. CANOFARI Angelo, Dirigente della Società A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, Statuto e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità con la sottoscrizione, quale dirigente accompagnatore della squadra Esordienti della A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970, la distinta della gara contro la CEDAS FIAT SULMONA del 2.1.2010, certificando, così, la regolare posizione dei sette giovani di cui al capo che precede, i quali non avevano titolo per prendervi parte, così come poco sopra descritto;
– del Sig. DELL’OMO Roberto, Allenatore e responsabile dell’attività giovanile della Società A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, Statuto e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo fatto partecipare i sette giovani sopra specificati alla suddetta gara,alla quale non avevano titolo per prendervi parte per le illustrate ragioni;
– alla Società A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970 per la violazione di cui all’art. 4, comma 2, C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, in conseguenza delle violazioni ascritte ai suoi tesserati;"