COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°63 del 05/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN NICOLA SULMONA AVVERSO LA SQUALIFICA PER SETTE TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE FRANCISCI DIEGO IN RELAZIONE ALLA GARA VASTO MARINA / SAN NICOLA SULMONA, DISPUTATA IL 27/03/11 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. N° 58 del 31.3.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°63 del 05/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN NICOLA SULMONA AVVERSO LA SQUALIFICA PER SETTE TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE FRANCISCI DIEGO IN RELAZIONE ALLA GARA VASTO MARINA / SAN NICOLA SULMONA, DISPUTATA IL 27/03/11 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. N° 58 del 31.3.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società San Nicola Sulmona ha impugnato il provvedimento adottato dal G.S. nei confronti del Francisci per avere offeso un assistente arbitrale e per avergli calciato contro il pallone senza colpirlo e per avere assunto, a fine gara, un comportamento gravemente irriguardoso nei suoi confronti, venendo poi allontanato da un dirigente. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il calciatore non si sarebbe reso responsabile del comportamento ascrittogli e, quanto al calcio del pallone verso l’assistente, lo stesso sarebbe avvenuto per semplice casualità. Ha, pertanto, concluso per la riduzione della sanzione. L’assistente di gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti, ribadendo anche che il Francisci lo aveva afferrato per la maglia strattonandolo violentemente per circa due metri, mentre continuava a protestare verbalmente. La Società appellante, se pur ritualmente convocata non si è presentata all’udienza di discussione del 2.05.2011. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali di gara che il Francisci non si è reso solo responsabile di comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell’assistente, come erroneamente rilevato dal primo giudice, ma anche di comportamento violento nei confronti dello stesso, visto che dall’originario rapporto dello stesso assistente arbitrale si evidenziava chiaramente che il calciatore, dopo avere scagliato volontariamente il pallone contro lo stesso, gli aveva messo le mani addosso trattenendolo con violenza per la maglia. L’impugnato provvedimento deve, pertanto, essere confermato. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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