COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°63 del 05/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ F.C. CASTIGLIONE M.R. AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO) IN RELAZIONE ALLA GARA CASTIGLIONE M.R. / PINETANOVA, DISPUTATA IL 27/03/11 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N° 60 del 14.4.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°63 del 05/05/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ F.C. CASTIGLIONE M.R. AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO) IN RELAZIONE ALLA GARA CASTIGLIONE M.R. / PINETANOVA, DISPUTATA IL 27/03/11 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N° 60 del 14.4.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto, la società F.C. Castiglione M.R. ha impugnato il provvedimento adottato dal G.S., con il quale era stato respinto il reclamo proposto dalla stessa società, ed era stato omologato il risultato acquisito sul campo.
Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione l’erroneità della decisione del primo giudice, in quanto sarebbe stata affermata la regolarità del tesseramento del calciatore Rosas Ospina Jorge Alfredo in difetto dei presupposti richiesti dalla normativa federale, per essere stata depositata la relativa documentazione fuori dai termini previsti dalla vigente normativa e per essere avvenuta la richiesta di tesseramento in base a documentazione falsa, relativamente all’autocertificazione presentata dallo stesso calciatore Rosas Ospina.
Ha, pertanto, concluso per la riforma della decisione adottata dal G.S. e per l’applicazione della sanzione della perdita della gara in danno della Società Pinetanova.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
Occorre premettere che il calciatore Rosas Ospina Jorge Alfredo è già stato disciplinarmente sanzionato da questa Commissione con C.U. N° 58 del 31.3.11, per le false dichiarazioni rese all’atto della domanda di tesseramento; tale decisione, tuttavia, non può che esplicare i propri effetti a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso Comunicato Ufficiale.
Deve, poi, considerarsi che la Commissione Disciplinare non può non prendere atto di quanto disposto dalla F.I.G.C., con nota del 10.3.11 con la quale è stata ritenuta la regolarità della richiesta di tesseramento del calciatore Rosas Ospina Jorge Alfredo a favore della Società Pinetanova, con decorrenza 10.3.11, per effetto della nuova documentazione presentata, in quanto ritenuta quest’ultima (documentazione) tempestiva e conforme alle vigenti note regolamentari in materia di tesseramento di calciatore straniero.
Tale certificazione fa, ovviamente, stato nei confronti degli Organi Disciplinari, con la conseguenza che non può essere posta nuovamente in discussione sulla base delle argomentazioni fornite dalla società appellante.
Va rilevato, infine, che nella decisione del primo giudice vi è un errore materiale, laddove viene indicata la data della richiesta di tesseramento come effettuata dalla società resistente entro il 31.12.11, in luogo di quella esatta del 31.12.10 (precisazione tra l’altro riportata sul C.U. N° 61 del 21/04/11 C.R.A.), onde la Commissione dispone la correzione di detto errore materiale nel senso indicato.
L’impugnato provvedimento deve, pertanto, essere confermato, in quanto al momento della disputa della gara il calciatore Rosas Ospina Jorge Alfredo doveva ritenersi, a tutti gli effetti, regolarmente tesserato.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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