COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°63 del 05/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PRO CELANO 2006 AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (INIBIZIONE AL DIRIGENTE FELLI FRANCESCO FINO AL 31.5.11; SQUALIFICA AL CALCIATORE RANIERI EMILIANO PER DUE TURNI; SQUALIFICA AL CALCIATORE SANTILLI SETTIMIO PER DUE TURNI SQUALIFICA AL CALCIATORE PICCONE DOMENICO FINO AL 30.06.14; SQUALIFICA AL CALCIATORE MELILLO GENNARO FINO AL 31.12.12; SQUALIFICA AL CALCIATORE FELLI ALESSANDRO FINO AL 31.12.11; AMMENDA DI € 1.000,00; PENALIZZAZIONE DI DUE PUNTI IN CLASSIFICA) IN RELAZIONE ALLA GARA PRO CELANO 2006 / VENERE, DISPUTATA IL 10/04/11 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “A”(C.U. N° 60 del 14.4.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°63 del 05/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PRO CELANO 2006 AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (INIBIZIONE AL DIRIGENTE FELLI FRANCESCO FINO AL 31.5.11; SQUALIFICA AL CALCIATORE RANIERI EMILIANO PER DUE TURNI; SQUALIFICA AL CALCIATORE SANTILLI SETTIMIO PER DUE TURNI SQUALIFICA AL CALCIATORE PICCONE DOMENICO FINO AL 30.06.14; SQUALIFICA AL CALCIATORE MELILLO GENNARO FINO AL 31.12.12; SQUALIFICA AL CALCIATORE FELLI ALESSANDRO FINO AL 31.12.11; AMMENDA DI € 1.000,00; PENALIZZAZIONE DI DUE PUNTI IN CLASSIFICA) IN RELAZIONE ALLA GARA PRO CELANO 2006 / VENERE, DISPUTATA IL 10/04/11 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “A”(C.U. N° 60 del 14.4.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società Pro Celano ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: - nell'intervallo fra il 1º e 2º tempo il calciatore Ranieri Emiliano (Pro Celano 2006) tentava di aggredire un dirigente avversario al quale rivolgeva anche ingiurie e minaccia, venendo bloccato da dirigenti della sua squadra; - al 30º del 2º tempo, a seguito di rimessa laterale a favore della società ospite, il calciatore Piccone Domenico (Pro Celano 2066) alzatosi dalla panchina nel contestare la decisione assunta dall'arbitro, gli rivolgeva volgari offese per cui veniva subito espulso; successivamente gli si avvicinava con fare minaccioso e lo colpiva con un violento pugno nella parte sinistra del torace, procurandogli intenso e duraturo dolore nella zona colpita; - nella circostanza veniva considerato espulso anche il calciatore Melillo Gennaro (Pro Celano 2006), sostituito nel corso della gara, il quale in un primo momento avvicinatosi al direttore di gara gli rivolgeva ingiurie e minacce e successivamente inseguiva lo stesso arbitro e raggiuntolo alle spalle lo afferrava con il braccio sinistro intorno al collo stringendo con moderata intensità, mentre reiterava il comportamento offensivo; - a causa del perdurare del dolore che non gli consentiva di proseguire la direzione della gara, l'arbitro decideva di sospenderla, mentre era sul risultato di 2 reti ad 1 a favore della Società Pro Celano e tentava di rientrare nello spogliatoio; - subito dopo alcuni calciatori della Società Pro Celano 2006, non identificati, circondavano l'arbitro ed uno di essi gli rivolgeva frase ingiuriosa e minacciosa; - a seguito di quanto precede, si avvicinava all'arbitro un dirigente della Società Venere Calcio con l'intento di difenderlo e cercando di riportare alla calma i calciatori avversari, ma uno di questi e precisamente il calciatore Felli Alessandro (Pro Celano 2006) lo colpiva con un calcio al basso ventre, facendolo piegare sulle gambe per il dolore e immediatamente dopo veniva ricondotto nello spogliatoio dai suoi compagni; - accompagnato nella zona degli spogliatoi da un dirigente della Società Pro Celano, l'arbitro veniva raggiunto prima dal predetto calciatore Melillo Gennaro il quale lo invitava a proseguire nel dirigere la gara, rivolgendosi in maniera ingiuriosa e minacciosa e poco dopo dal dirigente Felli Francesco (Pro Celano 2006) il quale con tono minaccioso gli addebitava "la rovina del campionato"; - rientrato, dopo quanto sopra, nello spogliatoio,l'arbitro richiedeva l'intervento dei CC. giunti subito dopo e nella circostanza la porta del locale veniva colpita con ripetuti calci e pugni da soggetti non identificati. Uscito dallo spogliatoio ed accompagnato dai CC. l'arbitro veniva fatto oggetto di intemperanze da parte di sostenitori locali; tutto quanto descritto avveniva nell'indifferenza del Capitano della squadra Santilli Settimio (Pro Celano 2006) il quale non si adoperava in alcun modo di riportare la calma tra i propri tesserati e di portare aiuto al direttore di gara, e nell'indifferenza degli altri dirigenti della squadra; - l'arbitro, giunto nella sua residenza, per il perdurare del dolore al torace ed al collo, si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Chieti, dove veniva riscontrato affetto da "trauma toracico sinx al livello del collo e rialzo pressorio reattivo" e giudicato guaribile in 4 gg. s.c., come da referto medico allegato al rapporto di gara”. Ha dedotto l’appellante l’eccessività delle sanzioni, in quanto sproporzionate ai fatti realmente accaduti, in particolare, ha dedotto che alcuni comportamenti sarebbero stati ascritti a propri tesserati pur essendo stati compiuti da altre persone estranee alla società concludendo, pertanto, per la revoca dei provvedimenti impugnati e, comunque, per la riduzione degli stessi. Osserva preliminarmente la Commissione Disciplinare che, ai sensi dell’art. 45, punto 3, C.G.S., le sanzioni adottate dal G.S. nei confronti dei calciatori Ranieri e Santilli, le stesse non sono impugnabili. Quanto alle altre sanzioni adottate, ritiene questa Commissione che può essere ridotta soltanto quella inflitta al calciatore Melillo in quanto, come riferito dall’arbitro, la stretta intorno al collo è stata di moderata intensità e non ha causato particolari conseguenze allo stesso direttore di gara. Le altre sanzioni vanno, invece, confermate, perché congrue ed adeguate ai comportamenti rispettivamente ascritti, tenuto conto che hanno causato la sospensione della gara e gli incidenti descritti nel rapporto arbitrale. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Melillo Gennaro fino al 30.4.12, confermando nel resto gli impugnati provvedimenti. Dispone accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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