COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 09/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CESAPROBA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CON LA QUALE ERA STATA INFLITTA ALLA SOCIETA’ LA PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO DI 0 – 3 IN RELAZIONE ALL’INCONTRO CESAPROBA CALCIO / LUCOLI DISPUTATA IL 17/04/11 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N° 61 DEL 21.04.2011 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 09/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CESAPROBA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CON LA QUALE ERA STATA INFLITTA ALLA SOCIETA’ LA PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO DI 0 – 3 IN RELAZIONE ALL’INCONTRO CESAPROBA CALCIO / LUCOLI DISPUTATA IL 17/04/11 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N° 61 DEL 21.04.2011 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società Cesaproba ha impugnato il provvedimento adottato dal primo giudice, con il quale era stata disposta la perdita della gara in danno della medesima, per avere fatto partecipare un calciatore con la maglia n° 20 non incluso nella distinta calciatori e non identificato dall’arbitro prima dell’inizio dell’incontro. Ha dedotto l’appellante che l’arbitro era incorso in evidente errore in quanto avrebbe confuso il numero recato sul pantaloncino scambiandolo con quello della maglia ma che, in realtà, il calciatore n° 10 Sig. Prosperini Alessio, dopo essere stato regolarmente identificato, aveva disputato l’intero incontro senza cambiare la maglia, conservando la maglia n° 10 e i calzoncini n° 20 e ciò perché al momento della disputa della gara la maglia n° 20 non era nella loro disponibilità in quanto trattenuta dalla lavanderia. L’arbitro della gara, personalmente comparso dinanzi alla Commissione, dopo avere visionato le fotografie allegate all’appello e riproducenti i numeri di tutte le maglie usate dai calciatori del Cesaproba, ha chiarito di essere probabilmente incorso in errore annotando il numero 20 tra gli ammoniti, a ciò indotto dal particolare di avere mostrato il cartellino al calciatore che indossava il quel numero sul pantaloncino, senza farlo voltare e, quindi, verificare il numero della maglia. Ha, inoltre, aggiunto, che al momento dell’ammonizione, la mancata identificazione del numero sulla maglia è stata conseguenza di un veniale fallo del calciatore e non di un comportamento violento che ne avrebbe imposto la perfetta identificazione. Osserva la Commissione che, alla luce degli esaustivi chiarimenti forniti dal direttore di gara, appare verosimile la versione dei fatti resa in sede di comparizione, con l’ammissione di un possibile errore che non era possibile rilevare da parte del primo giudicante. Da ciò consegue che l’impugnata decisione deve essere riformata, con conseguente conferma del risultato acquisito sul campo, della irrogazione dell’ammonizione al calciatore n.10, stante la regolarità della posizione del calciatore che ha partecipato alla gara con il numero 10 sulla maglia ed il numero 20 sui pantaloncini, maglia numero 10 che era stata verificata al momento dell’identificazione dei calciatori. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA in riforma dell’impugnata decisione, di omologare il risultato acquisito sul campo con il seguente punteggio: Cesaproba – Lucori 6 – 0, disponendo restituirsi la tassa versata.
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