COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°65 del 12/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: • DEL SIGNOR LUCIANI ARTURO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS CERRATINA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, PER AVER CONSENTITO AL SIG. CAROSELLA ANGELO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2010-2011, DI SVOLGERE LA FUNZIONE DI ALLENATORE, PUR NON ESSENDO ABILITATO A SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO. • DEL SIGNOR CAROSELLA ANGELO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS CERRATINA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL’ART. 38, COMMA 2, IN RELAZIONE ALL’ ART. 37, PUNTO C DEL REGOLAMENTO PER IL SETTORE TECNICO, AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, PER AVER SVOLTO L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE, PUR ESSENDO PRIVO DI TALE QUALIFICA. • DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS CERRATINA LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE ED AL PROPRIO DIRIGENTE;

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°65 del 12/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: • DEL SIGNOR LUCIANI ARTURO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS CERRATINA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA, PER AVER CONSENTITO AL SIG. CAROSELLA ANGELO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2010-2011, DI SVOLGERE LA FUNZIONE DI ALLENATORE, PUR NON ESSENDO ABILITATO A SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI TECNICO. • DEL SIGNOR CAROSELLA ANGELO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS CERRATINA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL'ART. 38, COMMA 2, IN RELAZIONE ALL' ART. 37, PUNTO C DEL REGOLAMENTO PER IL SETTORE TECNICO, AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA, PER AVER SVOLTO L'ATTIVITÀ DI ALLENATORE, PUR ESSENDO PRIVO DI TALE QUALIFICA. • DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS CERRATINA LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE ED AL PROPRIO DIRIGENTE; Con nota del 22.03.2011, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il Sig. Luciani Arturo, Presidente della Società A.S.D. Vis Cerratina, il Sig. Carosella Angelo, dirigente della Società A.S.D. Vis Cerratina nonché la stessa Società A.S.D. Vis Cerratina. Con raccomandata con ricevuta di ritorno del 25.03.11 si contestavano al calciatore deferito le violazioni di cui sopra, venendogli reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 09.05.11, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi. All’udienza compariva il Sig. Sergio Di Sante in forza di delega del Sig. Arturo Luciani, in proprio e nella qualità di Presidente della A.S.D. Vis Cerratina, nonché l’Avv. Massimiliano Di Francesco per la Procura Federale, per il Sig. Angelo Carosella nessuno compariva. I soggetti deferiti, presenti chiedevano, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., l’applicazione della sanzione su richiesta della parte, sanzione che veniva concordata nella misura di mesi due d’inibizione per il Sig. Luciani Arturo ed € 300,00 per la Società ASD Vis Cerratina. Per quanto riguarda, invece, la posizione del Sig. Carosella Angelo, il rappresentante della Procura dopo aver illustrato le ragioni del deferimento concludeva per l’applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre. Osserva la Commissione che, per quanto concerne la posizione del Luciani Arturo e della Società ASD Vis Cerratina la sanzione concordata con la Procura Federale deve ritenersi congrua e deve, quindi, essere irrogata nella misura stabilita. Per quanto, invece, riguarda, la posizione del Sig. Angelo Carosella, la responsabilità dello stesso risulta “per tabulas” e pertanto ritiene la commissione congrua ed adeguata la sanzione della inibizione per mesi tre. P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara, a richiesta delle parti, la responsabilità del Sig Luciani Arturo e della Società ASD Vis Cerratina applicando al primo la sanzione di mesi due di inibizione ed alla società la sanzione della ammenda di €300,00. Infligge poi la sanzione della inibizione di mesi tre al Sig. Carosella Angelo. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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