COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°67 del 19/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ MIRAL TERRAROSSA, AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA DI DE LUCA GIANLUCA FINO AL 11.07.2011, SQUALIFICA DI DE DOMINICIS ROBERTO FINO AL 25.04.2011, ESITO GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA SAN DONATO CALCIO / MIRAL TERRAROSSA, DISPUTATA IL 02.04.11 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA (C.U. N° 37 DEL – 07.04.11 DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°67 del 19/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ MIRAL TERRAROSSA, AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA DI DE LUCA GIANLUCA FINO AL 11.07.2011, SQUALIFICA DI DE DOMINICIS ROBERTO FINO AL 25.04.2011, ESITO GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA SAN DONATO CALCIO / MIRAL TERRAROSSA, DISPUTATA IL 02.04.11 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA (C.U. N° 37 DEL – 07.04.11 DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA). Con appello ritualmente proposto, la Società Miral Terrarossa ha impugnato e chiesto la riduzione delle sanzioni di cui in epigrafe inflitte dal G.S. nonché ha richiesto la perdita della gara a carico della Società San Donato Calcio o la ripetizione della stessa. La società appellante, sentita anche a chiarimento, ha contestato la squalifica comminata al calciatore De Luca Gianluca (n. 17) estraneo ai fatti, in quanto il provvedimento di espulsione veniva notificato al calciatore n. 14, che si difendeva dall’aggressione del n. 12 della Società San Donato. L’appellante, inoltre, ha sostenuto l’eccessività delle sanzioni in quanto i calciatori sanzionati non hanno posto in essere i comportamenti contestati. Quanto all’esito della gara ha chiesto la perdita della stessa a carico della Società San Donato o, in subordine, la ripetizione sul presupposto che “l’incapacità o impossibilità” del direttore di gara di esibire cartellini ai tesserati del San Donato abbia influito sul regolare svolgimento della gara o in ultima analisi l’omologazione della stessa con il risultato acquisito in campo. Osserva la Commissione che il reclamo proposto dalla Società Miral Terrarossa deve essere respinto in quanto dagli atti ufficiali in possesso di questa Commissione risultano corrette e congrue le decisioni adottate dal G.S. nei confronti dei calciatori; in riferimento alla richiesta della perdita della gara a carico della Società San Donato o la ripetizione, la Commissione ritiene la stessa non accoglibile in quanto la gara è stata regolarmente portata a termine dal direttore di gara ed omologata quindi con il risultato acquisito in campo (1 a 1). Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di rigettare il ricorso dispone addebitarsi la tassa d’appello.
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