COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 26/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORT CENTER CALCIO A CINQUE AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DI INFLIGGERE IN SUO DANNO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA MARE NOSTRUM PESCARA / SPORT CENTER CON IL PUNTEGGIO DI 6 – 0, DISPUTATA IL 15/5/11 PER LA COPPA ABRUZZO DI CALCIO A CINQUE, SERIE “D” (C.U. n° 67 DEL 19/5/11 – C.R.A.).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°69 del 26/05/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORT CENTER CALCIO A CINQUE AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DI INFLIGGERE IN SUO DANNO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA MARE NOSTRUM PESCARA / SPORT CENTER CON IL PUNTEGGIO DI 6 – 0, DISPUTATA IL 15/5/11 PER LA COPPA ABRUZZO DI CALCIO A CINQUE, SERIE “D” (C.U. n° 67 DEL 19/5/11 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Sport Center ha impugnato e chiesto l'annullamento del provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere l’appellante impiegato nella suddetta gara il calciatore Torrelli Agostino, squalificato per un turno come da C.U. n° 63, del 5.5.11.
La società ha dedotto che nella gara precedente, ovvero quella disputata il 27.4.11 tra la Sport Center e l’Alvir, il calciatore Torrelli sarebbe stato erroneamente ammonito e, di conseguenza ingiustamente squalificato essendo in diffida, per un errore di persona da parte del direttore di gara, che avrebbe annotato tale nominativo anziché quello di Zarroli Luca, giocatore che avrebbe effettivamente commesso il fallo sanzionato con l’ammonizione.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
Dagli atti ufficiali in possesso del C.R.A risulta, infatti, in modo chiaro ed inequivocabile che il calciatore Torrelli Agostino, effettivamente squalificato per una giornata in base al C.U. n° 63, del 5.5.11, ha preso parte alla partita di cui si discute in posizione irregolare, in quanto prima gara utile nella quale scontare la detta sanzione.
Peraltro l’asserito scambio di persona, che avrebbe dovuto comunque essere dedotto con l’impugnazione del provvedimento di squalifica del calciatore Torrelli, pubblicato sul già citato C.U. e non in questa sede, è in ogni caso escluso dalla sottoscrizione, da parte del dirigente accompagnatore della società appellante, della distinta relativa alla gara Sport Center – Alvir, dalla quale risulta al 7° del secondo tempo l’ammonizione del calciatore Torrelli Agostino, n° 13 della Sport Center, per fallo da tergo.
Per quanto precede, tenuto anche conto che la ricostruzione dei fatti fornita dall’appellante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali in possesso del Comitato e che non è ammesso dal vigente C.G.S. il richiesto confronto tra l’arbitro dell’incontro ed i calciatori Torrelli e Zarroli, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di rigettare l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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