COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°70 del 01/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. LAURETUM AVVERSO L’AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA DAL G.S. ALLA SOCIETA’ IN RELAZIONE ALLA GARA LAURETUM / DANIELE CERICOLA, DISPUTATA IL 15/5/11 PER I PLAY – OUT DEL CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE “B” (C.U. N° 67 DEL 19/5/11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°70 del 01/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. LAURETUM AVVERSO L’AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA DAL G.S. ALLA SOCIETA’ IN RELAZIONE ALLA GARA LAURETUM / DANIELE CERICOLA, DISPUTATA IL 15/5/11 PER I PLAY – OUT DEL CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE “B” (C.U. N° 67 DEL 19/5/11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. Lauretum ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento di cui in epigrafe, adottati dal G.S. per lancio di fumogeno, che ritardava l'inizio dell'incontro, e di petardi nel corso della gara da parte di propri tifosi, il tutto senza conseguenze. La società appellante ha dedotto l’assoluta estraneità agli addebiti contestati, atteso che il lancio del fumogeno e dei petardi, anzi, in quest’ultimo caso di vere e proprie bombe carta, sarebbe stato effettuato dal settore dove erano posizionati i sostenitori della squadra avversaria, come certificato dalla nota della Legione Carabinieri Abruzzo, Stazione di Loreto Aprutino, allegata in atti. Osserva la Commissione che la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali, nella fattispecie, nel referto di gara dal quale si evince con certezza che i tifosi del Lauretum si sono resi responsabili dei comportamenti censurati, non potendo assurgere al rango di prova nell’ordinamento sportivo una “certificazione” di terzi, per quanto qualificata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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