COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 16/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 – RECLAMO DELLA SOCIETA’ CULTURALE LUCANA AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.71 DEL 24.02.2011 RELATIVE ALLA GARA ACERENZA – CULTURALE LUCANA DEL 06.02.2011.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 16/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 - RECLAMO DELLA SOCIETA’ CULTURALE LUCANA AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.71 DEL 24.02.2011 RELATIVE ALLA GARA ACERENZA – CULTURALE LUCANA DEL 06.02.2011. Letto il reclamo proposto dalla società CULTURALE LUCANA avverso la decisione del G.S. pubblicate sul CU n.71 del 24.02.2011 e relative alla gara del 02.03.2011 tra l’Acerenza e la Culturale Lucana, con cui veniva omologato il risultato conseguito sul campo. Letti il rapporto di gara; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta; Considerato che le argomentazioni della società reclamante, relative alla presunta posizione irregolare del calciatore Restaino Domenico non hanno trovato riscontro alcuno; Considerato, inoltre, che nella disposta audizione del D.G., sulle medesime circostanze, lo stesso, in modo preciso, univoco e non contraddittorio, confermava che il calciatore espulso, nella gara del 15.1.2011, tra il Progetto Tito ed l’Acerenza era il n. 13 (Adascalitei Vasile)in distinta e non il n.3(Restaino). P.Q.M. • rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del G.S.; • dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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