COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 del 15 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.86 della Società AMATORI CORAZZO CARLOPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.17 A del 10.2.2011 (squalifica del calciatore DE SANTIS Luigi fino al 31 DICEMBRE 2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 del 15 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.86 della Società AMATORI CORAZZO CARLOPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.17 A del 10.2.2011 (squalifica del calciatore DE SANTIS Luigi fino al 31 DICEMBRE 2015). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il direttore di gara a chiarimenti; RILEVA che dal rapporto arbitrale risulta quanto qui di seguito riportato: Al 17° del II tempo della gara Amatori Corazzo Carlopoli – Kennedy J.F. del 05.02.2011, il calciatore dell’Amatori Corazzo Carlopoli, De Santis Luigi (che ricopriva, peraltro, le funzioni di capitano e dirigente accompagnatore), mentre il gioco era in svolgimento, raggiungeva il direttore di gara per protestare, strattonandolo e afferrandolo per le mani. Dopo essere riuscito a svincolarsi e ad estrarre il cartellino rosso, il direttore di gara veniva colpito dal calciatore suddetto con un forte pugno tra l’orecchio ed il collo, ricevendo anche delle offese. A seguito del colpo ricevuto, il direttore di gara avvertiva un forte dolore, accompagnato da capogiri e senso di perdita dell’equilibrio, per cui era costretto a sospendere definitivamente la gara. Mentre si recava negli spogliatoi, l’arbitro subiva altre offese e minacce dal calciatore De Santis. Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti sopraindicati, squalificava il calciatore di che trattasi fino al 31 dicembre 2015 (cfr. C.U. n.17 Amatori del 10 febbraio 2011 della Delegazione Provinciale di Catanzaro). Avverso tale decisione propone reclamo la società Amatori Corazzo Carlopoli , la quale nega che il calciatore in questione si sia reso responsabile dei fatti così come descritti nel rapporto arbitrale, sostenendo, in sintesi, che lo stesso abbia soltanto protestato vivacemente, senza porre in essere alcun atto di violenza nei confronti dell’arbitro. Questa Commissione, riunitasi il 14 febbraio 2011, ha rimandato ogni decisione sul reclamo de quo, disponendo l’audizione del direttore di gara per la seduta odierna (cfr. C.U. n.107 del 22 febbraio 2011 del Comitato Regionale Calabria). Il direttore di gara, sentito a chiarimenti nel corso dell’odierna seduta, ha confermato pienamente il contenuto del rapporto a sua firma, ribadendo, quindi, che i fatti ascritti al De Sanctis si sono verificati così come riportati nel rapporto medesimo. Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell’art.35, comma 1, del C.G.S., il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, i fatti nello stesso riportati, in maniera chiara e circostanziata, non possono essere posti in dubbio. Tuttavia, la sanzione irrogata dal giudice di prime cure appare alquanto eccessiva, è pertanto, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti verificatisi, si ritiene conforme a giustizia ridurre la sanzione,oggetto d’impugnazione; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di: - ridurre la squalifica a carico del calciatore De Santis Luigi fino a tutto il 28 febbraio 2013; - accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante. Dispone, inoltre, la trasmissione degli atti al Presidente del Comitato Regionale Calabria, per gli eventuali provvedimenti di competenza, in merito alle affermazioni contenute nel reclamo.
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