COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 del 15 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.96 della Società A.S.D. BOVALINESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.108 del 24.2.2011 (Squalifica fino al 30.3.2011 PANARELLO Maurizio, squalifica per CINQUE giornate di gara ALVARO Giuseppe, ammenda €800,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 del 15 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.96 della Società A.S.D. BOVALINESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.108 del 24.2.2011 (Squalifica fino al 30.3.2011 PANARELLO Maurizio, squalifica per CINQUE giornate di gara ALVARO Giuseppe, ammenda €800,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La reclamante impugna le sanzioni irrogate dal giudice di primo grado chiedendo che: -l’ammenda venga rimodulata tenendo conto della reale gravità dei fatti avvenuti; -la squalifica inflitta all’allenatore Panarello venga annullata o congruamente ridimensionata in quanto lo stesso non si è reso protagonista del fatto ascritto; -da ultimo, anche la squalifica del calciatore Alvaro venga ridotta, in considerazione della reale gravità del coinvolgimento dello stesso negli incidenti avvenuti a fine gara. In via preliminare va affermato che il filmato cui la società fa cenno in reclamo, come prova a supporto delle proprie tesi, non offre piena garanzia né tecnica né documentale nella ricostruzione degli eventi per cui non può essere utilizzato per dimostrare che i documenti ufficiali indicano quale autore dell’atto soggetto estraneo (v. art 35 C.G.S.). I fatti di cui risponde la Bovalinese sono assolutamente certi e tali da giustificare l’irrogazione dell’ammenda (primi fra tutti gli sputi che colpivano più volte l’Assistente, addirittura in viso, e rissa a fine gara con i calciatori della squadra avversaria). Il rapporto dei Commissari di Campo – che segnala il comportamento tenuto dal Panarello - non mostra spazio a censure di sorta e delinea in maniera chiara, precisa e circostanziata l’episodio attribuito all’allenatore della Bovalinese. Analoga valutazione va fatta in merito al coinvolgimento dell’Alvaro nei fatti accaduti: non può essere messo in dubbio il ruolo avuto nella rissa che lo ha visto certamente parte attiva. Le sanzioni vanno ponderate valutando i singoli episodi in modo oggettivo ma anche rapportandoli al clima scaturito a fine gara. Per entrambe le ragioni appaiono congrue ed adeguate. Il reclamo è da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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