COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 del 22 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.107 della Società A.S.D. MOTTA S.GIOVANNI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.114 del 10.03.2011 (squalifica del calciatore CUZZOLA Nicola per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 del 22 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.107 della Società A.S.D. MOTTA S.GIOVANNI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.114 del 10.03.2011 (squalifica del calciatore CUZZOLA Nicola per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante; ritenuto che, alla stregua delle dichiarazioni e degli atti difensivi, la sanzione irrogata appare eccessiva rispetto alla natura e alla entità dei fatti ascritti, che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione irrogata; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore CUZZOLA Nicola a TRE gare e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it