COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 del 22 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.111 della Società S.S. MANDATORICCESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.34 del 23.02.2011 (punizione sportiva della gara GS Bocchigliero – Mandatoriccese del 23.02.2011 con il punteggio 0 – 3, squalifica del calciatore ROMEO Giovanni Turiaci fino al 26.05.2011, squalifica del calciatore LAVORATO Vincenzo fino al 21.04.2011, squalifica del calciatore CALIGIURI Francesco per CINQUE gare, inibizione del dirigente accompagnatore MANGONE Domenico fino al 31.03.2011).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 del 22 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.111 della Società S.S. MANDATORICCESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.34 del 23.02.2011 (punizione sportiva della gara GS Bocchigliero – Mandatoriccese del 23.02.2011 con il punteggio 0 - 3, squalifica del calciatore ROMEO Giovanni Turiaci fino al 26.05.2011, squalifica del calciatore LAVORATO Vincenzo fino al 21.04.2011, squalifica del calciatore CALIGIURI Francesco per CINQUE gare, inibizione del dirigente accompagnatore MANGONE Domenico fino al 31.03.2011). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVATO La reclamante impugna il provvedimento in epigrafe chiedendone l'annullamento, con attribuzione del risultato conquistato sul campo, senza alcuna sanzione a carico dei suoi tesserati o in subordine con riduzione delle sanzioni perché assolutamente sproporzionate, contestando i presupposti di fatto su cui è basato perché non corrispondenti al vero. Puntualizza, in particolare, che nessun giocatore della società reclamante ha mai usato violenza verso l'arbitro trattandosi in realtà di un normale episodio di pacifica contestazione in occasione della concessione di un rigore e che l'arbitro era circondato da una moltitudine di persone, ma in particolare dai calciatori e da tutti i componenti della panchina della squadra avversaria, che probabilmente temevano un suo ripensamento nella concessione del rigore e, forse per la sua giovane età, il direttore di gara non è stato in grado di gestire la situazione. Aggiunge che il tutto è durato non più di 30 secondi, tanto che né il capitano né il dirigente accompagnatore della Mandatoriccese, che erano lontani dal luogo del fatto, riuscivano ad intervenire in tempo. Nel referto l'arbitro in realtà scrive che i calciatori che lo circondavano al momento della concessione del rigore erano tutti della Mandatoriccese che lo spintonavano e minacciavano, e tra questi indica con estrema precisione Romeo n.2, Lavorato n.3; riferisce di aver ricevuto da dietro un violento calcio alla gamba che gli provocava forte dolore e spintoni vari alle spalle, senza riuscire a riconoscere gli artefici del gesto. Quindi sospendeva la gara, non essendo più in condizioni psicofisiche di proseguire, anche per tutelare la sua incolumità. La commissione ritiene che la ricostruzione dei fatti in referto non può essere validamente confutata dalle argomentazioni prospettate dalla ricorrente e, pertanto, le sanzioni come sopra inflitte dal primo giudice devono definirsi congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati. In merito alla sospensione della gara avvenuta al 46° del 2°T, si evidenziano perplessità in ordine alla condotta del direttore di gara che non sembra aver posto in essere i tentativi idonei per proseguire la gara, quali chiamare a sé i capitani per avvertirli della sua intenzione, ammonire o espellere più calciatori o dirigenti, mostrando un timore soggettivo non scaturito dalla oggettiva impossibilità di proseguire l'incontro. Si aggiunga che in referto viene segnalata la presenza delle forze dell'ordine. Non avendo posto in essere i tentativi necessari per riportare l'ordine, dagli atti non emerge la oggettiva impossibilità di proseguire l'incontro. P.Q.M. dispone la ripetizione della gara Bocchigliero – Mandatoriccese e la trasmissione degli atti alla Delegazione Distrettuale di Rossano, per quanto di competenza; rigetta nel resto il ricorso e conferma le sanzioni irrogate dal primo giudice; dispone, infine, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it