COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 del 22 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.105 della Società U.S. MAMMOLA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.108 del 24.02.2011 (squalifica del calciatore FRANCO Mario fino al 23.02.2012, squalifica del calciatore VALLELONGA Giuseppe fino al 30.06.2011).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 del 22 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.105 della Società U.S. MAMMOLA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.108 del 24.02.2011 (squalifica del calciatore FRANCO Mario fino al 23.02.2012, squalifica del calciatore VALLELONGA Giuseppe fino al 30.06.2011). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il reclamo è inammissibile poiché proposto il 04.03.2011, oltre il termine di giorni sette dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n.108 del 24.02.2011, termine perentorio stabilito dall’art.46, comma 4 del C.G.S.; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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