COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 del 30 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.108 della Società A.S.D. COTRONEI 94 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.114 del 10.03.2011 (ripetizione della gara di 1^Categoria Cotronei 94 – Aiello Calabro del 27.02.2011).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 124 del 30 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.108 della Società A.S.D. COTRONEI 94
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n.114 del 10.03.2011 (ripetizione della gara di 1^Categoria Cotronei 94 – Aiello Calabro del 27.02.2011).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
RILEVA
in data 27.2.2011 la SS Aiello Calabro non si presentava a disputare la gara con l'ASD Cotronei 94 e, asserendo di non aver potuto
raggiungere il campo a causa di un'avaria che aveva colpito il mezzo sul quale viaggiava la squadra, invocava la causa di forza
maggiore.
Il primo giudice, in forza della documentazione in atti (nota Anas attestante che dalle ore 12,13 alle ore 14,20 il personale Anas era
intervenuto su segnalazione della Polizia Stradale per soccorrere il mezzo in avaria) riteneva provata la causa di forza maggiore,
disponendo la ripetizione della gara.
Avverso tale deliberato ha proposto reclamo la ASD Cotronei chiedendo, in riforma della decisione, l'attribuzione a proprio favore
della vittoria della gara non disputata per 3 – 0, contestando la sussistenza della causa di forza maggiore.
Questa commissione ritiene corretta la decisione del giudice sportivo, che ha valutato l'avaria del mezzo quale causa di forza
maggiore, sufficientemente provata dalla documentazione prodotta.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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